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Ordinanza

Ordinanza n. 488/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato di cui a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso al Ministero della Salute era stata eseguita presso il domicilio digitale del Ministero, anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c., 11, comma 3, r.d. 1611/1933, nel testo introdotto dall'art. 1 l. 260/1958, e 10, comma 3, l. 103/1979.

La decisione

Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso al Ministero della Salute, ritenendo necessario rinnovarla. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso, unitamente all'ordinanza, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, e di depositare la prova della notificazione entro il successivo termine perentorio di 5 giorni dal perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata; è stata fissata per il 18 novembre 2026 la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 144, comma 1, c.p.c.

    presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita

    La notificazione degli atti processuali alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, non presso il domicilio digitale dell'amministrazione destinataria.

  • art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita ovvero l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria

    La norma individua il luogo presso cui notificare gli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260

    nel testo introdotto dall’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260

    La disposizione ha introdotto il testo richiamato dell'art. 11, comma 3, r.d. 1611/1933.

  • art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103

    espressamente richiamato per i giudizi amministrativi

    La disciplina delle notificazioni alle amministrazioni dello Stato è applicabile anche ai giudizi amministrativi.

  • art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103

    La notificazione nulla deve essere rinnovata nei termini assegnati dal giudice prima della trattazione della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi nei quali è parte un'amministrazione dello Stato, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per distretto, e non presso il mero domicilio digitale dell'amministrazione destinataria; la notificazione effettuata in luogo diverso è nulla.
  • Rilevata la nullità della notificazione del ricorso all'amministrazione statale, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione e un successivo termine perentorio per il deposito della relativa prova, rinviando la trattazione della domanda alla camera di consiglio fissata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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