Sentenza n. 1703/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della Comunicazione dello Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto prot.n.-OMISSIS- del 10/01/2022 e comunicata in pari data; - del decreto n.-OMISSIS- del 06/09/2021 emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione Prefettura di Grosseto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e successiva comunicazione di conferma dell'impossibilità di sostituire il datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 settembre 2021, con cui era stata rigettata la domanda di emersione presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, nonché la comunicazione del 10 gennaio 2022 con cui la Prefettura aveva escluso la possibilità di sostituire il datore di lavoro. La domanda riguardava un rapporto di lavoro agricolo e il datore aveva presentato complessivamente ventidue domande di emersione. L'amministrazione aveva rilevato l'insufficienza della capacità economica del datore, il quale, per il periodo d'imposta 2019, dichiarava un reddito imponibile di euro 13.478,00, a fronte degli impegni retributivi e contributivi derivanti dalle istanze presentate. Dopo il preavviso di rigetto non erano stati forniti chiarimenti o documenti idonei a superare le criticità. Il ricorrente ha dedotto: la mancata notificazione del provvedimento definitivo; la mancata traduzione in una lingua conosciuta; la violazione dei termini di conclusione del procedimento e l'eccessiva durata; l'omessa valutazione della sostituzione del datore di lavoro o del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; l'eccesso di potere e la violazione della circolare ministeriale del 21 aprile 2021, sostenendo l'esistenza di un diritto al subentro di un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni dell'amministrazione sull'irricevibilità dell'impugnazione del decreto e sull'inammissibilità dell'impugnazione della comunicazione del 10 gennaio 2022, applicando il principio della ragione più liquida. Ha inoltre ritenuto non decisivi i primi due motivi, relativi a notificazione e traduzione, perché diretti a giustificare la tempestività dell'impugnazione e non a contestare la fondatezza sostanziale del rigetto. I motivi relativi alla durata del procedimento sono stati respinti: per i procedimenti in materia di immigrazione operano discipline speciali e, in assenza di una puntuale previsione, il termine di 180 giorni previsto dall'art. 2, comma 4, l. n. 241/1990 costituisce un limite ordinario, non tassativo. In ogni caso, il termine di conclusione è ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento né priva l'amministrazione del potere di provvedere. Sono stati respinti anche i motivi relativi al permesso per attesa occupazione e alla sostituzione del datore. L'insufficienza del requisito reddituale del datore costituisce, da sola, ragione sufficiente per rigettare la domanda di emersione. L'art. 103 d.l. n. 34/2020 non riconosce un generale diritto al permesso per attesa occupazione in caso di rigetto; tale possibilità presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi. La sostituzione del datore non era applicabile al rapporto agricolo considerato e, comunque, avrebbe richiesto l'iniziativa e la disponibilità di un nuovo datore, non allegata né dimostrata. Inoltre, la richiesta era stata presentata dopo il decreto di rigetto, quando la procedura era già conclusa, e le circostanze sopravvenute non potevano incidere sulla legittimità dell'atto, da valutarsi in base alla situazione esistente al momento della sua adozione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda e la limitata attività difensiva.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
La procedura di emersione ha carattere eccezionale e restrittivo; l'insufficienza della capacità economica del datore costituisce presupposto sufficiente per il rigetto e non consente, in via generale, il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L'amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, senza che fossero presentati chiarimenti o documenti idonei a superare le criticità reddituali.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni non si applica ai procedimenti in materia di immigrazione quando la relativa disciplina segue termini e logiche speciali.
art. 2, comma 4, l. 241/1990
In assenza di una diversa puntuale previsione, il termine di 180 giorni è individuato come limite ordinario e non tassativo per i procedimenti in materia di immigrazione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro costituisce, di per sé, ragione sufficiente per il rigetto della domanda, quando non sia specificamente contestata e risulti incompatibile con il numero delle istanze presentate e con i relativi obblighi retributivi e contributivi.
- Il rigetto di una domanda di emersione per insufficienza del reddito del datore di lavoro non attribuisce, in via generale, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti dell'art. 103 d.l. n. 34/2020.
- La sostituzione del datore di lavoro nell'ambito della procedura di emersione non può essere invocata dopo che la procedura si è conclusa con il rigetto; inoltre, essa presuppone l'iniziativa e la disponibilità di un diverso datore di lavoro e la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- Per i procedimenti in materia di immigrazione, il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 non opera quando la materia è disciplinata da regole speciali; il termine residuale di 180 giorni desunto dall'art. 2, comma 4, ha natura ordinaria e non tassativa.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento, in assenza di una disposizione che lo qualifichi espressamente come perentorio, ha natura meramente ordinatoria e acceleratoria, non determina l'illegittimità del provvedimento tardivo e non priva l'amministrazione del potere di provvedere.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le prospettazioni o circostanze sopravvenute non possono rendere illegittimo un rigetto già adottato.
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