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Sentenza

Sentenza n. 1509/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante la condanna del Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione a 218 giorni di supplenza breve svolti nell’anno scolastico 2019/2020 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.268,76 lordi, oltre interessi o rivalutazione, nonché delle spese del giudizio. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 14 maggio 2025 ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il ricorso è stato depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione ed è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza notificata e passata in giudicato non risultava eseguita e che l’Amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento, a spese dell’Amministrazione inadempiente. Ha disposto che la ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza dell’avvenuto pagamento e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a., ai fini della verifica della ricevibilità del ricorso depositato entro il termine perentorio previsto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti dell’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione statale per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il titolo giudiziale notificato all’Amministrazione è passato in giudicato e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di conformazione e assegnare un termine per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento, l’Amministrazione convenuta deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la costituzione meramente formale, priva della prova del pagamento, non è sufficiente a escludere l’inottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, conferendogli il potere di sostituirsi all’Amministrazione per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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