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Sentenza

Sentenza n. 4285/2026 - Napoli, Sezione 2

Per annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Nola n. -OMISSIS-, del 30 settembre 2025 e di tutti gli atti richiamati, per la parte in cui il Comune di Nola, capofila dell’Ambito N23, ha formulato atto di indirizzo al Dirigente dell’Area Amministrativa per la rinnovazione della procedura selettiva ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell’Ambito N23; del Decreto Sindacale n. -OMISSIS- del 10 novembre 2025, con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente Coordinatore dell'Ufficio di Piano N23 alla dott.ssa -OMISSIS-, quale atto consequenziale e direttamente lesivo; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed ancorchè non conosciuto, con riserva di impugnazione per motivi aggiunti. nonché per l'accertamento e la declaratoria della ricorrente a conseguire l’incarico di Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N23, in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n.-OMISSIS-del 2 aprile 2025, attraverso la stipula del relativo contratto individuale di lavoro. E nel ricorso per motivi aggiunti degli atti già impugnati con ricorso introduttivo R.G. n. -OMISSIS- e, segnatamente, della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Nola n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025, nonché del Decreto Sindacale n. -OMISSIS- del 10 novembre 2025; e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quali atti sopravvenuti: 1. della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Nola n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2025, avente ad oggetto "Annullamento parziale deliberazione Commissariale n.-OMISSIS-e deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- e contestuale modifica parziale del PIAO 2025/2027", con la quale si è disposto di annullare gli atti presupposto della procedura selettiva per Dirigente Coordinatore dell'Ambito N23 e la sua rinnovazione; 2. del Decreto Sindacale n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2025, con il quale il Sindaco del Comune di Nola (comune capofila dell’ambito N23), quale atto consequenziale, ha dato atto che l'incarico di Dirigente dell'Ambito N23 è incluso nell'incarico di Dirigente Amministrativo già conferito alla Dott.ssa -OMISSIS- ; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva di ulteriori motivi aggiunti. nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’incarico di Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N23, in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. -OMISSIS-del 2 aprile 2025, e per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro; e per la condanna del Comune di Nola al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima azione amministrativa, da quantificarsi come in atti..

Giustizia amministrativa202506481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di rinnovazione e successivo annullamento della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N23, nonché atti di attribuzione dell’incarico ad altra dirigente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata idonea)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura comparativa indetta dal Comune di Nola ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, risultando l’unica candidata idonea tra otto partecipanti. Contestava dapprima la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva disposto la rinnovazione della procedura, motivata dalla necessità di assicurare un maggiore grado di partecipazione, e il conseguente decreto sindacale di attribuzione temporanea delle funzioni ad altra dirigente. Con motivi aggiunti impugnava poi la deliberazione con cui il Comune aveva annullato in autotutela gli atti presupposti della procedura e modificato il PIAO, nonché il decreto sindacale che aveva ricondotto l’incarico dell’Ambito a quello di Dirigente Amministrativo già conferito alla controinteressata. Deduceva, tra l’altro, incompetenza della Giunta comunale in favore del Coordinamento istituzionale dell’Ambito, violazione della convenzione istitutiva, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento, illogicità, violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, violazione delle garanzie partecipative, lesione del legittimo affidamento ed elusione della precedente ordinanza cautelare. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura non concorsuale e negoziale della procedura ex art. 110 TUEL, e difendeva la legittimità dell’annullamento per l’asserita inefficacia della modifica convenzionale che aveva separato la dirigenza comunale da quella dell’Ambito, nonché per ragioni finanziarie e organizzative. La ricorrente chiedeva inoltre l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse vizi della selezione o la successiva stipulazione del contratto, ma l’esercizio di poteri amministrativi discrezionali incidenti sull’organizzazione e sulla programmazione del personale dell’Ambito N23. Gli atti impugnati, inclusa la modifica del PIAO e la soppressione della figura dirigenziale autonoma, sono stati qualificati come atti di macro-organizzazione o di alta amministrazione, lesivi di un interesse legittimo. È stata respinta la censura di incompetenza: in base agli artt. 5 e 6 della convenzione, il Comune capofila disponeva della delega alla gestione delle procedure amministrative, mentre al Coordinamento istituzionale spettavano funzioni di indirizzo politico-programmatico e controllo. È stata invece accolta la censura relativa all’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio. La modifica della convenzione che prevedeva la separazione tra la dirigenza comunale e quella dell’Ambito doveva ritenersi efficace: l’art. 9 della convenzione richiedeva la proposta del Coordinamento istituzionale, l’approvazione del Consiglio comunale del Comune capofila e la mera trasmissione agli altri Comuni per presa d’atto, non una loro approvazione. La presa d’atto è stata qualificata come dichiarazione di scienza o atto ricognitivo, non come fase costitutiva dell’efficacia della modifica. Non sussisteva quindi il vizio originario posto dal Comune a fondamento dell’autotutela. Il TAR ha inoltre rilevato che la spesa per il dirigente dell’Ambito era prevista nel PIAO e finanziata integralmente mediante i fondi dell’Ambito, sicché non risultava fondata neppure la dedotta carenza di copertura finanziaria. L’annullamento d’ufficio era pertanto privo del necessario presupposto di illegittimità dell’atto annullato e non aveva adeguatamente ponderato l’affidamento della ricorrente, unica idonea all’esito di una procedura già conclusa. È stata ritenuta illogica anche la precedente decisione di rinnovare la procedura: la partecipazione di otto candidati dimostrava un adeguato livello partecipativo e il numero degli idonei non costituiva criterio previsto dall’avviso né elemento incidente sulla validità della procedura. La clausola dell’avviso che consentiva all’Amministrazione di non procedere all’assunzione non attribuiva un potere arbitrario e immotivato di revoca. Sono stati quindi annullati tutti gli atti impugnati, compresi i decreti di attribuzione dell’incarico ad altra dirigente, con obbligo del Comune di riprendere e portare a compimento la procedura dallo stato in cui era stata interrotta, adottando le determinazioni conseguenti per il conferimento dell’incarico alla ricorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta nella sostanza, poiché la tutela in forma specifica avrebbe consentito la reintegrazione nel bene della vita e la domanda per equivalente era stata formulata in via subordinata. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Disciplina la procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato; nel caso concreto la procedura è stata ritenuta inserita nell’esercizio di poteri organizzativi amministrativi oggetto di sindacato del giudice amministrativo.

  • art. 5 Convenzione istitutiva dell’Ambito N23

    Gli Enti convenzionati individuano nel Comune di Nola il Comune capofila attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche [...] Le funzioni associate sono esercitate dal Comune Capofila [...] su delega degli enti associati.

    Attribuisce al Comune capofila la gestione delle funzioni associate e delle procedure amministrative.

  • art. 6 Convenzione istitutiva dell’Ambito N23

    Il Coordinamento istituzionale ha funzioni di indirizzo politico, programmatico, di controllo dei risultati.

    Riserva al Coordinamento istituzionale funzioni di indirizzo e controllo, mentre la gestione delle procedure spetta al Comune capofila.

  • art. 9 Convenzione istitutiva dell’Ambito N23

    Qualsiasi modifica della convenzione deve essere promossa dal Coordinamento Istituzionale e approvata con delibera di consiglio comunale del Comune capofila. La convenzione come sopra modificata e approvata in ogni caso è trasmessa agli altri enti associati per la presa d’atto.

    Per modificare la convenzione sono sufficienti la proposta del Coordinamento istituzionale e l’approvazione consiliare del Comune capofila; la trasmissione agli altri Comuni per presa d’atto ha funzione conoscitiva e non costituisce approvazione necessaria.

  • art. 6 d.l. 80/2021

    Il PIAO è considerato nel caso concreto atto fondamentale di programmazione del personale, la cui modifica può incidere sull’assetto organizzativo dell’ente.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla funzione programmatoria del PIAO e alla distribuzione delle risorse umane e delle modalità di reclutamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la motivazione dell’Amministrazione è stata ritenuta insufficiente e illogica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede un’effettiva illegittimità dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale e la ponderazione dell’affidamento dei destinatari; nel caso concreto mancava il presupposto dell’illegittimità e non era stato adeguatamente considerato l’affidamento della candidata idonea.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda risarcitoria, ritenuta non accoglibile in quanto la tutela in forma specifica derivante dall’annullamento consentiva la reintegrazione nel bene della vita.

  • art. 59 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita elusione della precedente ordinanza cautelare; la sentenza non fonda tuttavia l’accoglimento su tale specifica censura.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Le controversie relative ad atti discrezionali che modificano la programmazione del personale, l’assetto degli uffici e la struttura organizzativa di un ente sovracomunale appartengono alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche quando la vicenda trae origine da una procedura non concorsuale per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000.
  • Quando una convenzione tra enti locali attribuisce al Comune capofila la gestione delle funzioni associate e riserva all’organo collegiale sovracomunale funzioni di indirizzo e controllo, il Comune capofila è competente ad adottare gli atti gestionali relativi a una procedura selettiva, compresi gli atti di arresto o annullamento, salvo il rispetto degli indirizzi sovracomunali.
  • Se la disciplina convenzionale stabilisce che le modifiche siano proposte dall’organo associativo, approvate dal Consiglio comunale dell’ente capofila e trasmesse agli altri enti per presa d’atto, la presa d’atto degli enti destinatari ha natura ricognitiva o dichiarativa e non costituisce un’approvazione necessaria per il perfezionamento o l’efficacia della modifica.
  • L’annullamento d’ufficio di una procedura selettiva non può fondarsi su un presupposto di illegittimità inesistente; l’amministrazione deve inoltre esplicitare un interesse pubblico concreto e attuale e compararlo con l’affidamento qualificato maturato dal candidato unico idoneo all’esito di una procedura già conclusa.
  • La decisione di rinnovare una procedura selettiva non è giustificata dalla sola circostanza che, tra più partecipanti, sia risultato idoneo un unico candidato, quando il numero degli idonei non costituisca criterio previsto dalla lex specialis e la procedura abbia assicurato un’effettiva partecipazione.
  • La clausola dell’avviso che riserva all’amministrazione la facoltà di non procedere all’assunzione non attribuisce un potere di rinnovazione o revoca arbitrario e immotivato: il suo esercizio deve rispettare i presupposti propri dell’autotutela e i principi di ragionevolezza, motivazione e tutela dell’affidamento.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiConcorsi pubbliciRegioni e rapporti tra livelli di governoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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