Cassazione Civile, Ordinanza n. 36861/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori della scuola, assunti con una pluralità di contratti a termine per lo svolgimento di funzioni di collaboratore scolastico o docente, che chiedevano il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti. La Corte d'appello aveva rigettato le domande: per uno dei ricorrenti perché successivamente stabilizzato/immeso in ruolo tramite gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'art. 1 della L. n. 107/2015, ritenendo tale stabilizzazione idonea a sanare l'abuso e a escludere ulteriori danni non specificamente allegati; per l'altro perché i contratti a termine erano stati stipulati per coprire vacanze dell'organico di fatto, situazione che la Corte territoriale reputava non generatrice di danno secondo la giurisprudenza richiamata. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione delle regole sul risarcimento del danno per abuso del contratto a termine nel settore scuola, in relazione ai principi di equivalenza ed effettività; (2) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo; (3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento/indennizzo per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.; (4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato eccezioni e contestazioni del Ministero asseritamente nuove in appello, con conseguente inversione dell'onere di allegazione e prova sulle ragioni dell'utilizzo dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già stata decisa dalla giurisprudenza di legittimità in modo conforme alla sentenza impugnata e non emergevano ragioni per mutare orientamento, rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato le parti essenziali degli atti e delle difese necessarie a verificare la censura sulla novità delle allegazioni in appello. La Corte ha inoltre chiarito che la stabilizzazione costituisce un fatto estintivo che può essere rilevato come eccezione in senso lato, anche d'ufficio, se risulta dagli atti, e che, per la posizione dell'altro ricorrente, la valutazione della Corte territoriale sulla destinazione delle supplenze a posti di organico di fatto non era stata specificamente e adeguatamente censurata. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità della questione, ma è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del primo motivo per denuncia di violazione di legge
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
i motivi sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutare orientamento
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 132 c.p.c.
richiamato nel rinvio motivazionale alla giurisprudenza consolidata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel rinvio motivazionale alla giurisprudenza consolidata
art. 345 c.p.c.
invocato per il divieto di nuove domande/eccezioni e nuovi documenti in appello
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro UE e alla CEDU
Direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro eurounitario contro l'esclusione del risarcimento nel lavoro a termine pubblico
art. 1 L. n. 107/2015
richiamato come base della stabilizzazione/immissione in ruolo del lavoratore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo all'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore può assumere rilievo come fatto estintivo idoneo a escludere ulteriori conseguenze risarcitorie dell'illecito, se la domanda non allega e prova danni ulteriori specifici.
- Quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza di legittimità consolidata, il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., salvo che il ricorrente offra argomenti seri per mutare orientamento o per sollecitare un nuovo intervento della Corte costituzionale o della Corte di giustizia.
- Il fatto estintivo della stabilizzazione può essere dedotto come eccezione in senso lato e, se emerge dagli atti, può essere considerato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Le censure in cassazione che investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato domande, eccezioni e contestazioni devono rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo gli atti essenziali necessari al controllo della doglianza.
- La critica alla qualificazione delle supplenze come riferite a organico di fatto richiede una censura puntuale e completa della motivazione di merito; in difetto, la statuizione resta ferma.
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