Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione (anni 2, mesi 4, giorni 29) derivante dall'applicazione della custodia cautelare in un procedimento per reati di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990), nel quale era stato poi assolto in appello. Contestava che la Corte territoriale, nel giudizio di riparazione, avesse applicato erroneamente l'art. 314 c.p.p. e l'art. 43 c.p. rivalutando i fatti "quasi come un nuovo grado di giudizio", e che l'accertamento della cosiddetta colpa grave fosse fondato indebitamente su due conversazioni telefoniche e sulle dichiarazioni di collaboratori che lo indicavano come "il braccio destro" del promotore del sodalizio, elementi che a suo avviso sarebbero neutrali e insufficienti a dimostrare consapevolezza o partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse correttamente valutato, secondo un autonomo e coerente iter logico-motivazionale, l'insieme degli elementi processuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri, arresti in flagranza e dichiarazioni di collaboratori) e abbia potuto legittimamente considerare la contiguità e la precedente partecipazione del ricorrente con i componenti del sodalizio (anche se l'associazione non è stata ritenuta operante per tutti i fatti contestati). Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una condotta di grave imprudenza/connivenza, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000; non è disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Norma richiamata in rapporto al rimedio per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi per verificare se il richiedente abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, pur nel limite di non poter affermare fatti che il giudice della cognizione non abbia ritenuto provati.
art. 43 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato evocata dal ricorrente; la Corte ritiene che l'eventuale ruolo di contiguità o collaborazione con il promotore del sodalizio possa essere valutato, ai fini della colpa grave, anche se non ha determinato una condanna penale definitiva.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Fattispecie penali contestate (traffico di stupefacenti e normativa sull'associazione). Pur essendo l'associazione considerata operante fino a un periodo anteriore ad alcuni fatti contestati, il ruolo pregresso del ricorrente nei rapporti con i membri del sodalizio è stato ritenuto rilevante per la valutazione della sua condotta nella fase cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per affermare che, essendo il ricorso inammissibile e non riscontrandosi assenza di colpa nell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria oltre alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione autonoma degli elementi processuali per accertare dolo o colpa grave, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto tali.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni telefoniche, valutate nel loro complesso e alla luce di precedenti rapporti, possono contribuire a fondare l'idea che il detenuto abbia tenuto una condotta di 'contiguità' o connivenza, idonea a escludere l'indennizzo.
- Singole conversazioni (anche se poche) possono assumere rilievo se interpretate nel contesto fattuale più ampio, soprattutto quando si inseriscono in un quadro già emergente di rapporti illeciti pregressi.
- L'assenza di una condanna penale non esclude automaticamente la sussistenza di colpa grave ai fini della riparazione: ciò che conta è se la condotta abbia ingenerato nella Autorità il ragionevole convincimento della configurabilità dell'illecito.
- Le censure generiche e meramente confutative, senza specifici argomenti di fatto o di diritto, espongono il ricorrente a rischi di inammissibilità dell'impugnazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella sua proposizione, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali ai sensi delle norme procedurali.
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