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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per l’esecuzione della sentenza n. 310 emessa dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro in data 12/07/2024 a conclusione del giudizio n. 640/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202600595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 310 del 12 luglio 2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e disposto il pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici accertati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato dopo la regolare notificazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnare le somme dovute per gli anni scolastici individuati, con le modalità indicate in sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda, accertando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva addotto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, purché tale termine sia scaduto prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale, la cui esecuzione il giudice dell’ottemperanza ha ordinato nei limiti e secondo le modalità già stabiliti dalla sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando il termine sia scaduto prima della proposizione del ricorso.
  • Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, detratte le somme eventualmente già pagate, e può fissare un termine per adempiere nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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