Direttiva 2021/1883
Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un regime armonizzato della Carta blu UE per attrarre cittadini di paesi terzi altamente qualificati, con criteri comuni di ammissione, procedure accelerate, parità di trattamento e ampia mobilità intra-UE. Abroga e sostituisce la direttiva 2009/50/CE, rafforzando la flessibilità per gli Stati membri soprattutto su soglie retributive, controlli sul mercato del lavoro e profili di mobilità. Prevede anche regole specifiche per familiari, beneficiari di protezione internazionale e status di soggiornante di lungo periodo UE. Il recepimento deve avvenire entro il 18 novembre 2023.
Condizioni di ingresso, soggiorno e mobilità nell’UE dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, mediante la Carta blu UE, con abrogazione della direttiva 2009/50/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o sono già ammessi in uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato, nonché ai loro familiari, e disciplina anche la mobilità verso Stati membri diversi dal primo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. Restano esclusi, tra gli altri, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o temporanea nelle fasi indicate, ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801, trasferiti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE, soggiornanti di lungo periodo UE che esercitano diritti specifici di mobilità, lavoratori distaccati ex direttiva 96/71/CE, persone la cui espulsione è sospesa e soggetti con diritti equivalenti di libera circolazione in base ad accordi UE/paesi terzi. La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di rilasciare permessi nazionali per lavoro altamente qualificato e il loro diritto di determinare i volumi di ingresso ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
Carta blu UE per lavoratori altamente qualificati
La direttiva istituisce un nuovo quadro armonizzato per l’ingresso, il soggiorno e la mobilità dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un lavoro altamente qualificato nell’Unione. Essa sostituisce la direttiva 2009/50/CE, con l’obiettivo di rendere il sistema più attrattivo, rapido e flessibile, pur lasciando agli Stati membri margini di adattamento su soglie retributive, controlli sul mercato del lavoro e procedure amministrative.
Finalità e ratio della disciplina
La disciplina è costruita per attrarre e trattenere talenti, rispondere a carenze di manodopera e competenze e favorire la mobilità intra-UE. I considerando evidenziano la necessità di un regime più chiaro e trasparente, di condizioni favorevoli per i familiari, di tutele contro la discriminazione e di un equilibrio tra armonizzazione europea e competenze nazionali in materia di lavoro, occupazione e questioni sociali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono o hanno ottenuto l’ammissione per svolgere un lavoro altamente qualificato, nonché ai loro familiari. Copre anche la mobilità verso un secondo Stato membro, sia per soggiorni brevi sia per trasferimenti di più lunga durata.
Sono esclusi, tra gli altri:
- richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o temporanea nelle ipotesi indicate;
- ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801;
- trasferiti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE;
- soggiornanti di lungo periodo UE che esercitano specifici diritti di mobilità;
- lavoratori distaccati;
- soggetti con diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in base ad accordi internazionali.
Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di rilasciare permessi nazionali per lavori altamente qualificati, senza che tali permessi producano automaticamente i diritti di mobilità previsti dalla direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 è centrale per l’operatività del regime. In particolare:
- il «lavoro altamente qualificato» richiede attività reale ed effettiva, retribuita e svolta sotto la direzione altrui, con possesso di qualifiche professionali superiori;
- la «Carta blu UE» è il permesso di soggiorno recante tale dicitura;
- per «qualifiche professionali superiori» si intendono titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori;
- i «titoli d’istruzione superiore» corrispondono almeno al livello 6 ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 EQF;
- le «competenze professionali superiori» possono essere comprovate, per le professioni dell’allegato I, da esperienza professionale di durata prevista nell’allegato; per le altre professioni, se previsto dal diritto nazionale, da almeno cinque anni di esperienza.
Criteri di ammissione
L’articolo 5 definisce i requisiti principali per ottenere la Carta blu UE. Il richiedente deve presentare:
- un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di almeno sei mesi;
- per le professioni non regolamentate, i documenti sulle qualifiche professionali superiori pertinenti;
- per le professioni regolamentate, la prova del rispetto dei requisiti nazionali richiesti ai cittadini UE;
- un documento di viaggio valido e, se richiesto, visto o titolo di soggiorno valido;
- prova di assicurazione sanitaria o domanda della stessa, nei termini previsti dal diritto nazionale.
Inoltre devono essere rispettate le condizioni legali, contrattuali o di prassi nazionale applicabili al settore. La retribuzione annua lorda non può essere inferiore alla soglia nazionale pubblicata dallo Stato membro, fissata previa consultazione delle parti sociali e compresa tra 1,0 e 1,6 volte la retribuzione media annua lorda nazionale.
La direttiva consente poi due significative deroghe nazionali:
- per professioni dei gruppi ISCO 1 e 2 con particolare carenza, la soglia può essere ridotta all’80% di quella ordinaria, ma non sotto 1,0 volta la retribuzione media;
- per i laureati da non più di tre anni, la soglia può essere ridotta all’80%, con il medesimo limite minimo.
Per i titolari di permesso nazionale già rilasciato dallo stesso Stato membro, alcune verifiche documentali e di copertura sanitaria possono essere evitate se già svolte in sede nazionale.
Motivi di rifiuto e di revoca
L’articolo 7 individua i motivi obbligatori di diniego della domanda: mancato rispetto dei requisiti dell’articolo 5, frode documentale, minaccia per ordine pubblico/sicurezza/sanità pubblica, oppure imprese costituite essenzialmente per agevolare l’ingresso di stranieri.
Sono inoltre previsti motivi facoltativi di rigetto, fra cui:
- esito negativo della verifica del mercato del lavoro, se lo Stato membro decide di applicarla;
- inadempimenti del datore di lavoro in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
- liquidazione o inattività dell’impresa;
- sanzioni pregresse per impiego irregolare o lavoro non dichiarato;
- esigenze di assunzione etica in settori carenti nei paesi di origine.
L’articolo 8 disciplina la revoca o il mancato rinnovo. Vi sono cause obbligatorie, come la perdita del contratto, delle qualifiche o della soglia retributiva, e cause facoltative, incluse quelle connesse a ordine pubblico, insufficienza di risorse, uso del soggiorno per fini diversi, mancato rispetto delle regole di mobilità o assenza di documento di viaggio valido. La norma contiene anche salvaguardie per:
- disoccupazione temporanea entro limiti massimi;
- impossibilità temporanea di soddisfare i requisiti per malattia, disabilità o congedo parentale, entro 12 mesi.
Le decisioni devono essere individualizzate e proporzionate.
Procedura, termini e formalità
La Carta blu UE è rilasciata solo se i requisiti sono rispettati e non ricorrono motivi di rigetto. Se lo Stato membro rilascia soltanto permessi di soggiorno, deve fornire anche il visto necessario.
Il termine ordinario per la decisione è di 90 giorni dalla domanda completa; si riduce a 30 giorni se il datore di lavoro è riconosciuto. Se la documentazione è incompleta, l’autorità può chiedere integrazioni e sospendere il termine.
Il rinnovo può essere richiesto prima della scadenza, fino a 90 giorni prima, se lo Stato membro sceglie di fissare tale limite. Se il titolo scade durante la procedura di rinnovo, il soggiorno e il lavoro restano legittimi fino alla decisione.
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse, purché non siano sproporzionate o eccessive e, ove esistano permessi nazionali equivalenti, non più elevate di quelle applicate a tali permessi.
Datori di lavoro riconosciuti e prevenzione degli abusi
La direttiva consente procedure di riconoscimento dei datori di lavoro, utili a semplificare il rilascio della Carta blu UE. Queste procedure devono essere trasparenti, non onerose in modo sproporzionato e accompagnate da informazioni chiare su criteri, durata, effetti della perdita del riconoscimento e sanzioni.
I richiedenti possono essere esentati da alcuni documenti quando il datore di lavoro è riconosciuto. Il riconoscimento può essere negato, revocato o non rinnovato in presenza di sanzioni per impiego irregolare, lavoro non dichiarato o violazioni in materia di lavoro, fiscalità o sicurezza sociale.
Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive verso i datori di lavoro inadempienti e misure di monitoraggio, valutazione e ispezione per prevenire abusi.
Diritti di soggiorno e accesso al mercato del lavoro
La Carta blu UE consente l’ingresso, il rientro e il soggiorno nello Stato membro di rilascio e conferisce i diritti previsti dalla direttiva. L’accesso al mercato del lavoro è ampio, ma nei primi 12 mesi il mutamento di datore di lavoro può essere soggetto a comunicazione preventiva e, se lo Stato membro lo prevede, a verifica della situazione del mercato del lavoro.
Dopo i 12 mesi, il titolare deve soltanto informare l’autorità competente di cambi di datore di lavoro o di variazioni che incidano sui criteri di ammissione, senza sospensione del diritto a lavorare.
È inoltre possibile, su base nazionale, esercitare attività autonoma accessoria o altre attività professionali complementari, purché restino subordinate alla posizione principale di titolare della Carta blu UE. Il reddito da tali attività non conta ai fini della soglia retributiva.
Alcuni posti possono essere riservati ai cittadini nazionali, dell’Unione o del SEE, o essere limitati per ragioni connesse all’esercizio dell’autorità pubblica.
Parità di trattamento
L’articolo 16 assicura parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di rilascio in materia di:
- condizioni di impiego e di lavoro, inclusa retribuzione, orario, ferie, salute e sicurezza;
- libertà di associazione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro;
- istruzione e formazione professionale;
- riconoscimento di diplomi e qualifiche;
- sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004;
- accesso a beni e servizi pubblici, inclusi gli alloggi e i servizi dei centri per l’impiego.
Sono però ammesse alcune limitazioni, in particolare su borse e prestiti di studio, accesso all’università e procedure per l’alloggio. La parità di trattamento non si applica ai titolari che già beneficiano della libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato. Per i beneficiari di protezione internazionale, la parità opera solo quando soggiornano in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione.
Familiari e ricongiungimento familiare
L’articolo 17 introduce un regime particolarmente favorevole rispetto alla direttiva 2003/86/CE. In particolare:
- il ricongiungimento non dipende dal possesso di una prospettiva di soggiorno stabile né da una durata minima del permesso o del soggiorno;
- le misure di integrazione possono essere applicate solo dopo il ricongiungimento;
- le decisioni sui familiari devono essere contestuali alla Carta blu UE, se le domande sono presentate insieme, oppure al più tardi entro 90 giorni per gli ingressi successivi;
- la validità dei permessi dei familiari segue quella della Carta blu UE, se il documento di viaggio lo consente;
- i familiari hanno accesso al mercato del lavoro senza limiti di tempo e possono svolgere qualsiasi occupazione e attività autonoma nei limiti del diritto nazionale.
Status di soggiornante di lungo periodo UE
L’articolo 18 facilita l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE che abbiano esercitato la mobilità. I periodi di soggiorno in diversi Stati membri possono essere cumulati, purché il richiedente abbia anche due anni di soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro della domanda immediatamente prima della richiesta.
Ai fini del calcolo del periodo complessivo, le assenze inferiori a 12 mesi consecutivi e non superiori a 18 mesi complessivi non interrompono la continuità. Per i titolari del permesso con annotazione speciale, la direttiva estende anche a 24 mesi il periodo di assenza consentito dall’Unione.
L’articolo 19 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura «Ex titolare di Carta blu UE».
Mobilità intra-UE
La direttiva distingue tra mobilità di breve durata e di lunga durata.
Per la mobilità di breve durata, l’articolo 20 consente al titolare di una Carta blu UE valida di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un massimo di 90 giorni su 180 giorni per attività professionali, senza autorizzazioni ulteriori oltre alla Carta blu UE. Se la Carta blu è stata rilasciata da uno Stato membro non Schengen pieno, può essere richiesta la prova della finalità professionale del soggiorno.
Per la mobilità di lunga durata, l’articolo 21 riconosce il diritto di spostarsi dopo 12 mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro per lavorare in un secondo Stato membro. La domanda va presentata al più tardi entro un mese dall’ingresso nel secondo Stato membro; il lavoro può iniziare non oltre 30 giorni dopo la domanda completa. Il secondo Stato membro può richiedere ulteriori documenti, inclusi contratto o offerta vincolante di almeno sei mesi, prova della soglia retributiva e, per le professioni regolamentate, il rispetto dei requisiti nazionali di accesso.
Il secondo Stato membro deve respingere la domanda se mancano le condizioni, vi è frode, il lavoro non rispetta le regole applicabili o sussiste una minaccia per ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica. In caso di rigetto, il richiedente e, se del caso, i familiari devono lasciare il territorio secondo il diritto nazionale. Sono previste decisioni entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 in casi eccezionali e debitamente giustificati.
Per la seconda e successive mobilità, il termine di residenza nel primo Stato membro si riduce a sei mesi, secondo la regola specifica dell’articolo 21, paragrafo 11.
Familiari nel secondo Stato membro e garanzie di rientro
L’articolo 22 disciplina il soggiorno dei familiari quando il titolare si trasferisce in un secondo Stato membro. Se la famiglia era già costituita, i familiari hanno diritto di accompagnare o raggiungere il titolare usando i permessi ottenuti nel primo Stato membro. Devono presentare domanda di permesso nel secondo Stato membro entro un mese dall’ingresso; il rilascio avviene contestualmente alla Carta blu o, per gli ingressi successivi, entro 30 giorni dalla domanda completa, prorogabili di 30 giorni.
L’articolo 23 tutela la posizione del titolare durante la procedura di mobilità, vietando la revoca della Carta blu nel primo Stato membro prima della decisione del secondo Stato membro. Se la domanda nel secondo Stato membro è respinta, il primo Stato membro deve consentire il rientro senza formalità e senza indugio. Il titolare o il datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere chiamati a sopportare le spese di rientro.
Informazione, monitoraggio, statistiche e cooperazione
Gli articoli 24, 25 e 28 introducono obblighi di trasparenza e monitoraggio. Gli Stati membri devono rendere accessibili informazioni su documenti richiesti, condizioni, diritti, tasse, soglie retributive, mobilità e ricongiungimento. Devono altresì trasmettere periodicamente alla Commissione dati sulle soglie, sulle professioni con soglia ridotta, sulle attività consentite, sulle misure sul volume di ingresso e sulle eventuali verifiche del mercato del lavoro.
Le statistiche annuali devono essere trasmesse dal 18 novembre 2025, con dettaglio per cittadinanza, durata del permesso, sesso, età e, se disponibili, professione, dimensione dell’impresa e settore economico. La Commissione deve riesaminare periodicamente l’elenco delle professioni dell’allegato I e riferire sull’applicazione della direttiva ogni quattro anni.
Gli Stati membri designano punti di contatto per cooperare sullo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione del regime, con preferenza per lo scambio elettronico.
Rapporti con altri atti e coordinamento sistematico
La direttiva modifica la direttiva (UE) 2016/801 per coordinare il trattamento dei ricercatori e dei richiedenti Carta blu UE. Si coordina inoltre con la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, con la direttiva 2003/109/CE sul soggiorno di lungo periodo, con il regolamento (CE) n. 1030/2002 sul modello uniforme dei permessi, con il regolamento (CE) n. 883/2004 sulla sicurezza sociale e con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Abrogazione e recepimento
La direttiva 2009/50/CE è abrogata con effetto dal 19 novembre 2023. Gli Stati membri devono recepire la nuova direttiva entro il 18 novembre 2023 e comunicare alla Commissione le misure di recepimento, con riferimento espresso alla direttiva stessa. L’entrata in vigore si colloca il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regime
L’articolo 1 definisce il perimetro della direttiva: condizioni di ingresso e soggiorno oltre tre mesi, diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché condizioni e diritti per la mobilità in Stati membri diversi dal primo Stato membro che ha concesso la Carta blu UE.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce i concetti chiave, tra cui cittadino di paese terzo, lavoro altamente qualificato, Carta blu UE, primo e secondo Stato membro, familiari, qualifiche professionali superiori, titoli d’istruzione superiore, competenze professionali superiori, esperienza professionale, professione regolamentata, attività professionale e protezione internazionale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 3 delimita l’applicazione ai cittadini di paesi terzi che chiedono o hanno ottenuto l’ammissione per lavoro altamente qualificato. Sono esclusi, tra gli altri, richiedenti protezione internazionale o temporanea, ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801, trasferiti intra-societari, soggiornanti di lungo periodo UE che esercitano i relativi diritti, distaccati, soggetti con diritto di libera circolazione equivalente e persone con espulsione sospesa.
Criteri di ammissione
L’articolo 5 richiede, in sintesi, un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di almeno sei mesi, qualifiche professionali superiori o, per talune professioni, competenze professionali superiori, documento di viaggio valido e copertura assicurativa sanitaria. È inoltre richiesto il rispetto delle condizioni legali, contrattuali o prassi nazionali del settore e una soglia retributiva almeno pari a 1,0 e non superiore a 1,6 volte la retribuzione media annuale lorda nazionale, con deroghe: per talune professioni dei gruppi ISCO 1 e 2 può scendere all’80% della soglia nazionale, senza scendere sotto 1,0 volta la media, e per laureati da massimo tre anni può valere una soglia ridotta alle stesse condizioni. Per alcune domande da titolari di permesso nazionale già rilasciato dallo stesso Stato membro operano esenzioni documentali.
Facoltà degli Stati membri sul volume di ingresso e su permessi nazionali
L’articolo 6 conferma che la direttiva non incide sul potere degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE. L’articolo 3, paragrafo 3, salva inoltre il diritto nazionale di rilasciare permessi diversi dalla Carta blu UE per lavori altamente qualificati.
Motivi di rifiuto della domanda
L’articolo 7 impone il rifiuto se non sono rispettati i criteri dell’articolo 5, se i documenti sono fraudolenti, se sussistono minacce per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, o se il datore di lavoro è un veicolo creato principalmente per facilitare l’ingresso di stranieri. Sono possibili ulteriori rifiuti, in via discrezionale e proporzionata, per verifica del mercato del lavoro, inadempimenti del datore di lavoro, liquidazione o inattività dell’impresa, sanzioni pregresse o motivi di assunzione etica.
Revoca e mancato rinnovo
L’articolo 8 prevede la revoca o il mancato rinnovo se vengono meno contratto, qualifiche o soglia retributiva, o se emergono frodi. Sono inoltre previsti motivi facoltativi legati a ordine pubblico, violazioni del datore di lavoro, insufficienza di risorse, uso diverso del soggiorno, mancato rispetto delle procedure di mobilità, scadenza del documento di viaggio previa concessione di termine, o inadempimento delle condizioni di mobilità. È introdotta una tutela per disoccupazione temporanea e per impedimenti dovuti a malattia, disabilità o congedo parentale, entro limiti temporali specifici.
Rilascio della Carta blu UE, formato e validità
L’articolo 9 disciplina il rilascio, subordinandolo al possesso dei requisiti e all’assenza di motivi di rigetto. La Carta blu UE deve avere validità standard di almeno 24 mesi; se il contratto è più breve, la validità è almeno pari alla durata del contratto più tre mesi, senza superare i 24 mesi. Il permesso segue il modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e può contenere annotazioni su protezione internazionale o, per alcune professioni, sull’essere non incluse nell’allegato I.
Procedura e garanzie procedurali
Gli articoli 10, 11 e 12 stabiliscono chi può presentare la domanda, dove e in quali termini. La decisione deve essere adottata e notificata entro 90 giorni dalla domanda completa, ridotti a 30 giorni in caso di datore di lavoro riconosciuto; per i rinnovi è consentita una domanda fino a 90 giorni prima della scadenza. Le tasse sono ammesse ma non devono essere sproporzionate o eccessive e non possono essere più elevate di quelle previste per permessi nazionali equivalenti, se esistenti.
Datori di lavoro riconosciuti e sanzioni
L’articolo 13 consente procedure di riconoscimento dei datori di lavoro per semplificare il rilascio della Carta blu UE, con informazioni trasparenti, assenza di oneri sproporzionati, esoneri documentali per i richiedenti e possibilità di rifiuto, revoca o mancato rinnovo del riconoscimento in caso di sanzioni o frode. L’articolo 14 impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai datori di lavoro inadempienti e misure di monitoraggio, valutazione e ispezione contro abusi.
Accesso al mercato del lavoro
L’articolo 15 riconosce ai titolari l’accesso al lavoro altamente qualificato nel primo Stato membro. Nei primi 12 mesi, il cambiamento di datore di lavoro può essere soggetto a comunicazione preventiva e, se lo Stato membro lo prevede, a verifica del mercato del lavoro; dopo i 12 mesi resta solo un obbligo di comunicazione. È ammessa, a condizioni nazionali, l’attività autonoma parallela e ulteriori attività professionali complementari, ma il reddito da tali attività non vale ai fini della soglia retributiva.
Parità di trattamento
L’articolo 16 garantisce ai titolari parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di rilascio in materia di condizioni di impiego e lavoro, libertà sindacale e associativa, istruzione e formazione, riconoscimento qualifiche, sicurezza sociale e accesso a beni e servizi. Sono previste alcune limitazioni per borse e prestiti di studio, procedure per l’alloggio e per attività riservate per ragioni di sovranità; si applicano regole speciali per chi beneficia della libera circolazione o della protezione internazionale.
Familiari e ricongiungimento familiare
L’articolo 17 deroga alla direttiva 2003/86/CE per favorire il ricongiungimento: non occorre una prospettiva di soggiorno stabile né un periodo minimo di soggiorno del titolare; le misure di integrazione possono essere imposte solo dopo il ricongiungimento; le decisioni sui familiari devono essere contestuali o comunque entro 90 giorni; i permessi dei familiari hanno durata pari a quella della Carta blu UE e l’accesso al lavoro è immediato e ampio.
Soggiornante di lungo periodo UE e permesso specifico
L’articolo 18 consente ai titolari che abbiano esercitato la mobilità di cumulare periodi di soggiorno in più Stati membri per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo UE, purché soddisfino anche il requisito dei due anni di soggiorno continuativo nello Stato membro della domanda. Sono previste deroghe sui periodi di assenza e sulla mobilità successiva; l’articolo 19 prevede un permesso con annotazione «Ex titolare di Carta blu UE».
Mobilità di breve e di lunga durata
Gli articoli 20 e 21 disciplinano la mobilità: per attività professionali di breve durata fino a 90 giorni su 180 giorni non occorrono autorizzazioni aggiuntive; per la mobilità di lunga durata il titolare, dopo 12 mesi nel primo Stato membro, può trasferirsi per lavorare in un secondo Stato membro. La domanda nel secondo Stato membro deve essere presentata entro un mese dall’ingresso e il lavoro può iniziare al più tardi 30 giorni dopo la domanda completa.
Requisiti e diniego nella mobilità di lunga durata
L’articolo 21 richiede carta blu valida del primo Stato membro, contratto o offerta vincolante di almeno sei mesi, documenti per le professioni regolamentate, documento di viaggio valido e soglia retributiva del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può imporre alcuni requisiti aggiuntivi e deve respingere la domanda se mancano le condizioni, vi è frode, il lavoro non è conforme alle regole applicabili o sussiste una minaccia per ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica.
Familiari nel secondo Stato membro
L’articolo 22 assicura ai familiari già ricongiunti nel primo Stato membro il diritto di accompagnare o raggiungere il titolare nel secondo Stato membro, con uso dei permessi già validi e con domanda di nuovo permesso entro un mese dall’ingresso. Se le condizioni sono soddisfatte, il rilascio deve avvenire contestualmente o, per ingressi successivi, entro 30 giorni dalla domanda completa, prorogabili di 30 giorni in casi complessi.
Garanzie, rientro e sanzioni nella mobilità
L’articolo 23 tutela la continuità dello status durante la pendency della domanda di mobilità, vietando al primo Stato membro di revocare la Carta blu prima della decisione del secondo Stato membro. Se la domanda è respinta, il primo Stato membro deve autorizzare il rientro del titolare e, se del caso, dei familiari. Possono essere previste sanzioni verso il datore di lavoro responsabile dell’inosservanza delle condizioni di mobilità.
Informazioni, monitoraggio e statistiche
L’articolo 24 impone agli Stati membri di rendere facilmente accessibili ai richiedenti informazioni complete su documenti, condizioni, diritti, soglie retributive e tasse, nonché sulle procedure di mobilità e ricongiungimento. Gli Stati membri devono inoltre comunicare annualmente alla Commissione dati su soglie retributive, professioni con soglia ridotta, attività professionali consentite, misure sul volume di ingresso o verifica del mercato del lavoro, e sui rigetti basati su assunzioni etiche. L’articolo 25 introduce statistiche annuali dal 18 novembre 2025.
Elenco delle professioni equivalenti e riesame periodico
L’articolo 26 e l’allegato I prevedono un elenco di professioni per le quali l’esperienza professionale può equivalere ai titoli di istruzione superiore. L’elenco iniziale include dirigenti e specialisti TIC con almeno tre anni di esperienza pertinente nei sette anni precedenti la domanda, nei gruppi ISCO-08 133 e 25. La Commissione deve riesaminare l’allegato I ogni due anni e può proporre modifiche legislative.
Relazioni della Commissione e cooperazione amministrativa
L’articolo 27 impone una relazione generale sull’applicazione della direttiva entro il 18 novembre 2026 e poi ogni quattro anni, con attenzione all’impatto su soglia retributiva, deroghe, articolo 13 e capo V. L’articolo 28 impone la designazione di punti di contatto per cooperazione e scambio di informazioni, preferibilmente elettronico.
Modifiche ad altri atti e abrogazione
L’articolo 29 modifica la direttiva (UE) 2016/801 per coordinare il regime dei ricercatori con quello della Carta blu UE. L’articolo 30 abroga la direttiva 2009/50/CE con effetto dal 19 novembre 2023, con applicazione della tavola di concordanza dell’allegato II.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 31 fissa il termine di trasposizione al 18 novembre 2023 e richiede la comunicazione delle misure alla Commissione, con riferimento esplicito alla direttiva nelle norme nazionali e invio delle misure fondamentali di diritto interno. L’articolo 32 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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