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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- (-OMISSIS- della Questura di Genova, notificato il giorno 18 successivo, recante ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella l. n. 38 del 2009; - di ogni atto precedente, presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto, tra i quali, in particolare e all’occorrenza: la relazione di servizio del 27 luglio 2022; l’avviso di avvio del procedimento del 27 settembre 2022; gli atti del 6 ottobre 2022 e del 28 dicembre 2022; e per la condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202300152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Genova recante ammonimento orale ex art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dalla Questura di Genova, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, per insussistenza dei presupposti dell’ammonimento, nonché la violazione degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà estrinseca, manifesta irragionevolezza, grave travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica. La ricorrente ha inoltre valorizzato la propria assoluzione con formula piena dal reato di stalking, sostenendo che tale esito avrebbe escluso la legittimità dell’ammonimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’ammonimento e respingendo conseguentemente anche la domanda risarcitoria. Il giudice ha ricordato che l’ammonimento orale è una misura preventiva e dissuasiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire condotte riconducibili allo stalking, e che per la sua adozione non occorre la piena prova della responsabilità penale dell’interessato: è sufficiente un quadro istruttorio indiziario dal quale emergano condotte ripetute idonee a recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, all’integrità fisica e psichica della persona. Nel caso concreto, il provvedimento richiamava gli atti acquisiti nel procedimento, comprendenti le sommarie informazioni rese da tre testimoni, e-mail, file audio e missive. Tale istruttoria è stata ritenuta adeguata, così come la motivazione; non sono stati ravvisati errori di fatto né profili di illogicità o irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità del Questore. L’assoluzione penale successiva non incide sulla validità dell’ammonimento, poiché quest’ultimo si fonda su presupposti preventivi e cautelari diversi da quelli necessari per l’accertamento del reato e la legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009

    L’ammonimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di un quadro istruttorio indiziario, senza necessità della piena prova della responsabilità penale per stalking.

  • art. 612-bis c.p.

    La misura dell’ammonimento è funzionale alla prevenzione di comportamenti sanzionati penalmente da tale disposizione, ma la sua adozione non richiede l’integrale accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione dell’ammonimento è adeguata quando richiama in modo preciso gli elementi istruttori rilevanti posti a fondamento della misura.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    L’istruttoria è sufficiente quando acquisisce e considera gli elementi testimoniali e documentali idonei a fondare, sul piano indiziario, la valutazione preventiva del Questore.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La decisione non ravvisa violazioni della partecipazione procedimentale dedotte dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretto a dissuadere condotte potenzialmente riconducibili allo stalking.
  • Per l’adozione dell’ammonimento non è necessaria la piena prova della responsabilità penale né l’integrale dimostrazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 612-bis c.p.; è sufficiente un quadro istruttorio indiziario relativo a condotte ripetute idonee a ledere la riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, l’integrità fisica e psichica della persona.
  • Il sindacato giurisdizionale sull’ammonimento non sostituisce la valutazione discrezionale del Questore, ma verifica l’adeguatezza dell’istruttoria, la sufficienza della motivazione, l’assenza di errori di fatto e l’assenza di illogicità o irragionevolezza manifeste.
  • La successiva assoluzione penale della persona ammonita non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ammonimento, poiché la misura preventiva si fonda su presupposti diversi da quelli richiesti per l’accertamento della responsabilità penale e la legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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