Cassazione Penale, Sentenza n. 34178/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24.11.2022 che in parte ha confermato il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP 6.9.2022). Le contestazioni ritenute sussistenti erano: partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo n.1, clan Sangermano) e tentata estorsione (capo n.12). Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge in ordine alla gravità indiziaria sul capo n.1, sostenendo che gli elementi non dimostrano un ruolo stabile nel sodalizio; (2) e (3) censura della valutazione della gravità indiziaria e della circostanza aggravante "metodo mafioso"/finalità agevolatrice relativamente al capo n.12, con richiami alla presunta inaffidabilità o contraddittorietà della persona offesa (Porrano) e alla inesistenza di toni intimidatori nel colloquio; (4) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari: si contesta l'attualità della pericolosità personale essendo gli indizi riferiti principalmente al 2016 e non esistendo elementi recenti specifici a carico del Sangermano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (i) sul capo n.1 la decisione impugnata ha indicato segmenti di condotta (videoriprese, intercettazioni, partecipazione a "inchino" mafioso, acquisti immobiliari e il tentativo di estorsione inserito in logica di reinvestimento) che, valutati nel loro insieme, sono stati ritenuti logici e idonei a dimostrare l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio, conformemente ai principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità; (ii) i motivi riferiti al capo n.12 sono stati considerati inammissibili perché consistono nella richiesta di nuova valutazione dei fatti e della attendibilità delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità quando manchi un vizio di diritto o di motivazione palese; (iii) la circostanza aggravante di finalità agevolatrice mafiosa è stata ritenuta logicamente motivata dal Tribunale, che poteva anche confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle del GIP (art.309 c.9 c.p.p.); (iv) le esigenze cautelari sono state adeguatamente argomentate alla luce della persistenza dell'operatività del clan (intercettazioni in altri procedimenti, episodi del 2021, perquisizioni e rinvenimento armi), giustificando l'attualizzazione della presunzione relativa ex lege. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.309 cod.proc.pen.
Disciplina la composizione del Tribunale in sede di riesame e consente al giudice di confermare l'ordinanza anche per ragioni diverse da quelle del GIP; richiamato per legittimare la conferma del titolo cautelare e la possibilità di motivare diversamente
art.309 comma 9 cod.proc.pen.
Consente al giudice che decide il riesame di confermare l'ordinanza anche per motivazioni diverse da quelle espresse dal GIP; richiamato per giustificare che il Tribunale potesse avvalersi di argomentazioni diverse rispetto al primo provvedimento
art.416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La decisione valorizza la circostanza aggravante collegata al metodo mafioso e alla finalità di agevolazione/reinvestimento a vantaggio del sodalizio, ritenendo collegato il tentativo di estorsione alla logica di reinvestimento di gruppo
art.275 cod.proc.pen.
Norma che contiene la presunzione relativa circa le esigenze cautelari in presenza di grave indizio di partecipazione a associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto corretta l'attualizzazione della presunzione attraverso la prova della perdurante operatività del clan
Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (2021)
Richiamata per il principio secondo cui la partecipazione a un'associazione mafiosa va dimostrata mediante segmenti di condotta che evidenzino l'attivazione concreta del soggetto a favore del sodalizio e non una mera adesione statica; il giudice deve valutare la condotta nella sua concretezza e nel contesto
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle prove: i motivi che puntano a una diversa valutazione probatoria sono in gran parte inammissibili salvo che non evidenzino errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione
- Per la configurazione della partecipazione a un'associazione mafiosa è necessario dimostrare, anche mediante "segmenti" di condotta, la concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo e non una pura adesione formale; elementi convergenti (videoriprese, intercettazioni, comportamenti tipici, investimenti economici) rafforzano la gravità indiziaria
- La qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" o della finalità di agevolazione richiede il nesso finalistico tra il fatto contestato (es. estorsione) e l'interesse o vantaggio del sodalizio; tale nesso può emergere anche da una serie di elementi concatenati (intimidazioni, danneggiamenti, reinvestimenti immobiliari)
- La presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art.275 c.p.p.) può essere attualizzata anche se gli indizi specifici sul singolo soggetto risalgono ad anni precedenti, purché sussista prova della perdurante operatività del sodalizio e non emergano elementi che attestino un'effettiva fuoriuscita o discontinuità del soggetto
- Chi impugna deve contestare in modo specifico e circostanziato la logica della motivazione o le deduzioni probatorie; censure generiche o la mera riproposizione della versione difensiva sono facilmente ritenute inammissibili o infondate
- Il giudice del riesame può confermare un provvedimento per ragioni diverse da quelle del GIP (art.309 c.9 c.p.p.), pertanto chi ricorre deve considerare anche la possibilità che la motivazione di conferma sia formulata su basi alternative ma comunque coerenti e logiche
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