Cassazione Civile, Ordinanza n. 35279/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’amministrazione regionale aveva richiesto il pagamento di somme rilevanti per asserite violazioni in materia di aiuti comunitari nella campagna agrumaria 1999/2000 e 2000/2001. I destinatari avevano proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione articolano sei motivi: (1) violazione della disciplina sulla tempestiva contestazione dell’illecito, sostenendo che l’amministrazione non potesse attendere il nulla osta dell’autorità penale e che il termine decadenziale di 180 giorni fosse spirato; (2) violazione della prescrizione quinquennale, assumendo che il dies a quo dovesse coincidere con la percezione degli aiuti e che l’atto interruttivo provenisse dall’amministrazione e non dalla Guardia di Finanza; (3) violazione della legge sul procedimento amministrativo, per mancata comunicazione iniziale del responsabile del procedimento e delle garanzie partecipative; (4) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa da parte dell’amministrazione e per impropria valorizzazione del verbale di polizia tributaria; (5) omesso esame di fatti decisivi, incentrato sull’attendibilità delle dichiarazioni dei presunti soci e sulla tesi che l’indebita percezione fosse eventualmente imputabile ai soli conferenti; (6) violazione dei criteri sull’elemento soggettivo delle sanzioni amministrative, sostenendo la mancanza di dolo o colpa in capo al legale rappresentante, che si sarebbe affidato ai dati forniti dai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la contestazione, perché il procedimento amministrativo sanzionatorio non poteva iniziare prima del nulla osta dell’autorità giudiziaria, necessario per utilizzare gli atti di indagine penale; ha considerato il verbale di accertamento atto idoneo a interrompere la prescrizione, con conseguente mancato decorso del termine quinquennale alla data dell’ordinanza-ingiunzione; ha escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 al procedimento sanzionatorio, rilevando che esso è compiutamente disciplinato dalla legge n. 689/1981 e non richiede l’indicazione preventiva del responsabile del procedimento nel verbale; ha ritenuto corretta la valutazione probatoria del giudice di merito sul verbale della Guardia di Finanza, che conteneva plurimi elementi indiziari e dichiarazioni di terzi; ha dichiarato inammissibile la censura sul vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme e per la mancata specificazione del fatto decisivo; ha infine escluso l’assenza dell’elemento soggettivo, affermando che chi richiede aiuti sulla base di dati non veritieri risponde della sanzione, essendo tenuto a verificare la rispondenza al vero delle informazioni fornite. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’amministrazione è rimasta intimata; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 legge 23 dicembre 1986 n. 898
il termine per la contestazione della violazione decorre solo da quando l’accertamento amministrativo diviene possibile, nel caso di specie dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti d’indagine penale.
art. 3 legge 23 dicembre 1986 n. 898
la norma, richiamata dai ricorrenti, non è stata letta come ostativa all’uso degli atti penali, ma come disciplina del rapporto tra procedimento penale e sanzione amministrativa una volta già iniziato l’accertamento in sede amministrativa.
art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689
il termine di prescrizione può essere interrotto da atti del procedimento sanzionatorio idonei a costituire in mora il debitore; nel caso concreto la notificazione del verbale di accertamento è stata ritenuta interruttiva.
art. 241/1990
non si applica al procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni amministrative, che è integralmente retto dalla legge n. 689/1981.
art. 2697 c.c.
la prova va valutata dal giudice sulla base del materiale acquisito; non è stata ravvisata una indebita inversione dell’onere della prova perché il verbale di accertamento forniva elementi probatori idonei.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura è inammissibile se mira a un riesame del merito, non individua un fatto decisivo omesso e, nel caso di doppia conforme, è preclusa se non si dimostra la diversità delle ragioni decisorie di primo e secondo grado.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
in presenza di doppia conforme la doglianza di omesso esame dei fatti decisivi è preclusa, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni delle due decisioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza è inammissibile.
art. 2943 c.c.
gli atti del procedimento sanzionatorio, incluso il verbale di accertamento, hanno funzione interruttiva della prescrizione perché esprimono la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.
art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689
l’elemento soggettivo della sanzione ricorre anche quando il soggetto richieda o consegua il beneficio sulla base di dati non rispondenti al vero, essendo sufficiente la colpa derivante dal mancato controllo della veridicità delle informazioni.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio fondato su atti di indagine penale, il termine per la contestazione può decorrere solo dal momento in cui l’autorità amministrativa ottiene il nulla osta necessario all’utilizzo degli atti, quando prima non sia concretamente possibile procedere alla contestazione.
- In materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento notificato al trasgressore è atto idoneo a interrompere la prescrizione, perché costituisce esercizio della pretesa punitiva dell’amministrazione.
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981 non è soggetto, in via generale, alle garanzie partecipative della legge n. 241/1990, né richiede la preventiva indicazione del responsabile del procedimento nel verbale.
- Il verbale di accertamento costituisce elemento di prova valutabile dal giudice, anche quando contenga dichiarazioni di terzi o risultanze investigative; esso può essere disatteso solo per motivata inattendibilità o per contrasto con altri elementi di causa.
- Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili, specie quando non individuino specificamente il fatto decisivo omesso e ricorra una doppia conforme.
- Chi richiede o consegue aiuti pubblici sulla base di dati non veritieri risponde della sanzione amministrativa anche se deduce di essersi affidato a informazioni altrui, poiché grava sull’istante l’obbligo di verificare la corrispondenza al vero dei dati comunicati.
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