Cassazione Penale, Sentenza n. 19495/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vaccaro impugnava la condanna per concorso in furto in abitazione aggravato (violenza sulle cose e aver commesso il fatto in più persone), deducendo: 1) carenza e illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi probatori, sostenendo che la sua presenza fosse lecita e che fosse all'oscuro delle intenzioni dei complici; 2) travisamento della prova per omessa valutazione dell'interrogatorio reso il 10/7/2019; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio, con riferimento all'eventuale esclusione/rilevazione dell'aggravante della violenza sulle cose e all'applicazione di parametri edittali non corretti alla data del fatto (7/10/2018). La condanna di merito si basava su visione di riprese di videosorveglianza, su una ricostruzione indiziaria complessiva (ruolo di palo, uso dell'autovettura, successivo arresto per altro furto commesso tre giorni dopo con modalità analoghe) e sulla valutazione, ritenuta dai giudici di merito, inverosimile, della versione difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, nel loro nucleo, doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità e non avessero evidenziato fattori di manifesta illogicità della motivazione: la valutazione dell'inverosimiglianza della versione difensiva e l'apprezzamento degli indizi sono decisioni di merito. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto esercizio di discrezionalità del giudice di merito, legittimo in assenza di elementi positivi; la censura sul quantum della pena è stata considerata infondata e generica. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen.
Norma applicata per qualificare il reato di furto in abitazione aggravato; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della pena e la sua determinazione alla luce dei parametri edittali vigenti al momento del fatto
art. 133 cod. pen.
Riferimento ai criteri di comparazione e ai parametri per la concessione e la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il riconoscimento richiede elementi positivi e non è automatico per l'incensuratezza
art. 62‑bis cod. pen. (richiamato)
Richiamata la riforma che ha inciso sui presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, precisando che l'assenza di precedenti non basta di per sé
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non fossero stati dimostrati i presupposti per configurare tale vizio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede, tra l'altro, la condanna per le spese processuali e la possibilità di sanzione per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: i motivi che chiedono una ricostruzione alternativa degli eventi, senza dimostrare una manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili.
- Il giudizio basato su sillogismo indiziario è legittimo se gli indizi, valutati unitariamente e con rigore metodologico, confluiscono in una prova logica; l'esistenza di più indizi concordanti (riprese, comportamento durante il fatto, comportamenti successivi) può fondare la condanna.
- La mera affermazione di innocenza o di 'presenza lecita' deve essere sorretta da elementi razionali e non congetture: in mancanza, la valutazione di merito sulla verosimiglianza è insindacabile in Cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è fatto di discrezionalità motivata: l'incensuratezza da sola non obbliga il giudice a concederle; servono elementi positivi a favore dell'imputato.
- In tema di pena, la commisurazione si effettua con riferimento alle norme vigenti al momento del fatto; le censure generiche sul quantum senza indicare vizi di calcolo o violazioni di legge sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Un ricorso infondato o formulato genericamente può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno formulare i motivi di cassazione con precisione sulle questioni di diritto effettivamente sindacabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →