Ordinanza n. 1860/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di nomina e di approvazione della graduatoria che hanno attribuito al ricorrente decorrenza giuridica nel 2024 anziché nel 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Sicilia una controversia originariamente proposta, insieme ad altri militari, davanti al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento degli atti con cui i vincitori del concorso interno straordinario per Sergenti dell'Aeronautica Militare per l'anno 2023 sono stati immessi nel ruolo con decorrenza giuridica 19 gennaio 2024, anziché nell'anno 2023. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto alla retrodatazione della decorrenza giuridica, eventualmente previa rideterminazione della decorrenza dei vincitori del concorso ordinario, nonché il risarcimento del danno in caso di mancata retrodatazione. La questione sostanziale riguarda l'interpretazione dell'art. 2197-sexies del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 14, comma 1, del bando, secondo cui i vincitori del concorso straordinario sono immessi in ruolo dal giorno successivo alla nomina dell'ultimo Sergente proveniente dai concorsi ordinari conclusisi nell'annualità di riferimento. Le parti hanno fornito interpretazioni divergenti circa il concorso ordinario cui fare riferimento: il ricorrente sostiene che debba rilevare l'ultimo concorso concluso nell'annualità 2023, ossia il 24° concorso, mentre l'Amministrazione ritiene necessario attendere il concorso ordinario successivo, il 25°, conclusosi nel 2024. Il TAR Lazio aveva disposto la riassunzione ritenendo applicabile il criterio del foro del pubblico impiego, collegato alla sede di servizio dei singoli militari.
La decisione
Il TAR Sicilia non ha deciso nel merito né la questione relativa alla decorrenza giuridica né la domanda risarcitoria. Ha sollevato d'ufficio il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, c.p.a., indicando come competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che la controversia non riguardi una vicenda meramente individuale del rapporto di impiego, ma una procedura selettiva nazionale, caratterizzata da un assetto unitario degli interessi e idonea a incidere sulla posizione di tutti gli 84 vincitori inseriti nella medesima graduatoria. Poiché gli atti provengono da un organo centrale dello Stato e producono effetti ultraregionali, la competenza deve essere radicata presso il TAR Lazio. La frammentazione delle controversie in base alle sedi di servizio avrebbe esposto il sistema al rischio di giudicati contrastanti sulla stessa graduatoria e sulle decorrenze giuridiche, in contrasto con certezza del diritto, coerenza del sistema e buon andamento amministrativo. L'ordinanza dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per il regolamento di competenza e le comunicazioni di rito.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, c.p.a.
sollevare il conflitto di competenza
Consente al giudice amministrativo di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza quando ritenga che la controversia appartenga alla competenza di altro TAR.
art. 13, comma 2, c.p.a.
criterio del c.d. foro del pubblico impiego
Il criterio collegato alla sede di servizio del dipendente non è stato ritenuto applicabile a una controversia concernente una procedura selettiva nazionale con effetti unitari e ultraregionali.
art. 2197-sexies d.lgs. n. 66/2010
È indicato come norma oggetto della questione interpretativa sostanziale relativa alla decorrenza dell'immissione nel ruolo dei Sergenti.
art. 14, comma 1, del bando di concorso
con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell’ultimo Sergente proveniente dai concorsi ordinari, conclusisi nell’annualità di riferimento
La clausola della lex specialis costituisce il nucleo della controversia di merito sulla determinazione dell'annualità e del concorso ordinario rilevanti per la decorrenza giuridica.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure selettive o di avanzamento di carattere nazionale, provenienti da un organo centrale dello Stato e incidenti su una pluralità di soggetti secondo un assetto unitario, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, in ragione degli effetti ultraregionali dell'atto.
- Il criterio del foro del pubblico impiego fondato sulla sede di servizio del singolo dipendente non prevale quando la controversia, pur proposta da un singolo militare, investe la legittimità e gli effetti di una procedura concorsuale nazionale e può incidere sull'intera graduatoria.
- La competenza deve essere individuata in modo da evitare la frammentazione di controversie concernenti la medesima graduatoria e il rischio di giudicati contrastanti sulle posizioni dei partecipanti, assicurando certezza del diritto, coerenza del sistema e buon andamento dell'azione amministrativa.
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