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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1372/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3262/2022, del Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/11/2024, notificata il 14/11/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto al pagamento di 3.000 euro, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all'Amministrazione il 14 novembre 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l'esistenza di una sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 21 luglio 2025, e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo in tale sede.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il termine risultava rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus Carta del Docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione obbligata non abbia spontaneamente adempiuto.
  • Per le condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertati il giudicato, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato e può disporre contestualmente l'intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può operare senza compenso aggiuntivo quando l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è stata ritenuta applicabile per analogia oltre l'ambito dei giudizi fondati sulla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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