Cassazione Civile, Ordinanza n. 16045/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società correntista per ottenere la restituzione di somme addebitate sul conto corrente, ritenute illegittime. In primo grado la domanda era stata accolta in misura molto ampia; in appello la banca aveva ottenuto una riduzione dell’importo, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse un unico rapporto di conto corrente, ma tre rapporti distinti intercorsi con banche succedutesi nel tempo, senza prova della continuità del saldo tra un rapporto e l’altro. La Corte d’appello aveva quindi rideterminato il saldo solo per l’ultimo rapporto, per il quale erano disponibili gli estratti conto integrali, liquidando una somma molto inferiore. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 115 c.p.c., sostenendosi che la banca non avesse specificamente contestato in primo grado l’unicità del rapporto di conto corrente, con conseguente operatività del principio di non contestazione. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del difensore distrattario, perché il gravame riguardava solo il merito e non la statuizione sulla distrazione. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l’unicità del rapporto non è un fatto storico suscettibile di non contestazione, ma una qualificazione giuridica fondata su specifiche circostanze di fatto; il ricorso, inoltre, non individuava con precisione quali fatti la società avesse posto a base di tale qualificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente al difensore che lo aveva proposto e lo ha rigettato quanto al ricorrente sostanziale. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d’appello, che aveva ridotto la somma dovuta dalla banca a euro 1.075,00 e aveva escluso la fondatezza della censura sulla mancata contestazione dell’unicità del rapporto, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la censura sulla prova è infondata perché il punto controverso non riguarda un fatto storico non contestato, ma la qualificazione giuridica del rapporto, che presuppone la dimostrazione di specifiche circostanze di fatto.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera solo per i fatti storici e non per la qualificazione giuridica del rapporto; l’onere di allegazione deve riguardare i fatti che sorreggono la qualificazione invocata.
art. 167 c.p.c.
la contestazione della convenuta è stata ritenuta sufficiente in termini generali, non essendo necessaria una specifica presa di posizione sull’unicità del rapporto come qualificazione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato proposto come denuncia di violazione di legge, ma è risultato infondato perché fondato su una premessa giuridica errata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati dalla parte e non sulle qualificazioni giuridiche del rapporto, le quali devono essere sorrette dalla specifica allegazione e prova delle circostanze fattuali rilevanti.
- Quando una parte deduce l’unitarietà di un rapporto negoziale complesso, deve indicare in modo preciso i fatti da cui tale unitarietà discende; una mera indicazione nominale del rapporto o della numerazione del conto non basta a fondare l’effetto processuale della non contestazione.
- La mancata contestazione generica della domanda non equivale a confessione dei fatti costitutivi quando il punto controverso attiene alla qualificazione giuridica di rapporti distinti o succedutisi nel tempo.
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non è autonomamente legittimato a impugnare sul merito della controversia se la sentenza non abbia deciso sulla distrazione o se il gravame non investa tale statuizione.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata se la censura mira in realtà a sovvertire l’apprezzamento della Corte di merito sulla portata e sull’oggetto della contestazione, senza dimostrare un errato riparto dell’onere probatorio.
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