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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9466/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame (29/10/2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., con la quale si contestava l'ordinanza del GIP del 12/09/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro ritenendo sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione a un'ipotesi di frode.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., rilevando che la rinuncia era formalmente valida (dichiarazione sottoscritta e tempestivamente trasmessa via PEC). Per effetto della rinuncia non è stato esaminato il merito dei motivi di impugnazione. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma indicata come base per la richiesta di riesame delle misure cautelari reali; nel caso, la richiesta di riesame era volta a impugnare il sequestro preventivo disposto dal GIP.

  • art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilita del ricorso in seguito alla rinuncia all'impugnazione: la rinuncia produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina delle forme e dei termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha verificato il rispetto dei requisiti formali attesi per la validita della rinuncia (sottoscrizione, tempestiva trasmissione via PEC).

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione formale, irrevocabile e recettizia: se valida produce l'inammissibilita dell'impugnazione e impedisce l'esame del merito.
  • Perche la rinuncia sia efficace deve rispettare le forme e i termini previsti dalla legge (es. sottoscrizione del dichiarante, trasmissione ai competenti uffici, prova di ricezione): la trasmissione via PEC tempestiva e spesso determinante.
  • La rinuncia puo essere effettuata sia in proprio che nella qualita di rappresentante di una societa; se espressa in entrambe le capacita, estingue l'impugnazione in entrambe le posizioni dichiarate.
  • L'inammissibilita per rinuncia comporta generalmente condanna alle spese e puo comportare sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, salvo che la rinuncia sia motivata da sopravvenienze che rendano irrilevante la soccombenza virtuale.
  • Quando si impugna provvedimenti cautelari (es. sequestro preventivo) e importante documentare non solo i vizi procedurali ma anche l'assenza del fumus commissi delicti o del periculum in mora; tuttavia, se si rinuncia all'impugnazione questi profili non saranno esaminati.

Testo integrale

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