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Ordinanza

Ordinanza n. 424/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 02612/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: • della nota prot. n. 7384 del 7.7.2015 dell'I.P.A. di Enna, ricevuta in data 13.7.2015, con la quale si comunica la revoca dei decreti di assegnazione di carburante agricolo e recupero delle accise per gli anni 2008/2013; • della nota prot. n. 3531 del 1.4.2015 e della nota prot. n. 4103 del 14.4.2015 della Prefettura di Enna, ancorché non conosciute; nonché per l'annullamento dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: • della nota prot. n. 5105, datato 6.5.2015, dell'I.P.A. di Enna, ricevuto in data 11.5.2015, con il quale il Dirigente del Servizio ha disposto la revoca dei provvedimenti di assegnazione del carburante agricolo per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, dei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza, ancorché non conosciuti, citati nel provvedimento prot. n. 5101/2015 dell'IPA di Enna.

Giustizia amministrativa202400390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la revoca delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato per gli anni 2008-2013 e il recupero delle relative accise, nonché contro la successiva revoca fondata sull'informazione antimafia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha appellato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, indebita estensione della revoca a tutte le annualità dal 2008 al 2013 e omessa o inadeguata considerazione della documentazione prodotta, nonché degli sviluppi amministrativi e giurisdizionali della vicenda. La controversia riguarda la legittimità della nota dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna che aveva revocato le assegnazioni di carburante agricolo a prezzo agevolato e disposto il recupero delle accise, sulla base di accertamenti della Guardia di Finanza relativi alla disponibilità non regolare dei terreni dichiarati. È stata inoltre impugnata una successiva nota recante un'ulteriore ragione di revoca fondata sull'informazione antimafia prefettizia. Il Collegio ha ritenuto necessario accertare, per ciascuna annualità, particella e superficie, l'esistenza e la documentazione dei titoli di conduzione, la corrispondenza delle colture e delle superfici dichiarate, la quantità di carburante richiesta, assegnata e utilizzata, l'eventuale incidenza delle irregolarità sulla spettanza del beneficio e la possibilità di quantificare separatamente le somme recuperabili.

La decisione

Il CGARS non ha definito l'appello nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo, con facoltà di delega a un docente o ricercatore dotato di specifiche competenze. La verificazione dovrà ricostruire, per ciascuna annualità dal 2008 al 2013, le domande di assegnazione, le superfici, le particelle, le colture, i titoli di conduzione, i quantitativi di carburante e le accise; distinguere i titoli anteriori, successivi con decorrenza anteriore, la mera disponibilità materiale e le situazioni prive o carenti di documentazione; comparare gli accertamenti dell'Ispettorato con quelli di AGEA; verificare la presenza di contestazioni autonome per il 2013; quantificare l'eventuale carburante non spettante e la relativa incidenza sulle accise; accertare se la revoca sia stata globalmente disposta o adeguatamente disaggregata e individuare le lacune documentali. Il verificatore dovrà operare nel contraddittorio delle parti e depositare la relazione entro centoventi giorni dall'avvio delle operazioni. Il Collegio ha espressamente escluso dalla verificazione ogni valutazione sulla legittimità degli atti, sulla validità giuridica dei titoli, sull'efficacia retroattiva o sanante degli atti successivi, sulle falsità documentali, sull'elemento soggettivo, sull'indebita percezione in senso giuridico e sulla rilevanza dei procedimenti e provvedimenti ulteriori, riservando tali questioni alla decisione definitiva. Le spese di verificazione sono state provvisoriamente anticipate dalla società appellante, con acconto di euro 2.500,00; ogni altra statuizione, comprese la liquidazione finale del compenso, l'imputazione definitiva delle spese e la decisione sull'appello, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione; nel caso concreto è posto a fondamento della verificazione tecnico-documentale.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione, disposta dal Collegio e affidata a un soggetto pubblico terzo dotato di competenze tecniche adeguate, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della revoca di un beneficio agricolo dipende dalla verifica della disponibilità dei terreni dichiarati, delle superfici e delle colture per più annualità, il giudice può disporre una verificazione tecnico-documentale analitica per particelle e annualità, ove tali elementi non siano ricostruibili con sufficiente chiarezza dagli atti.
  • La verificazione deve limitarsi agli accertamenti tecnici e contabili necessari alla decisione e non può sostituirsi al Collegio nelle valutazioni giuridiche relative alla legittimità del provvedimento, alla validità dei titoli di conduzione, all'efficacia retroattiva o sanante degli atti, alla falsità documentale o alla sussistenza dell'indebita percezione in senso giuridico.
  • Quando un provvedimento revoca globalmente benefici riferiti a più annualità, il giudice può richiedere una ricostruzione disaggregata per annualità, particelle, superfici e quantitativi, al fine di verificare se le eventuali irregolarità incidano sull'intera assegnazione o soltanto su una parte di essa.
  • La verificazione può comprendere l'acquisizione di ulteriore documentazione presso pubbliche amministrazioni e banche dati istituzionali, purché l'attività si svolga nel contraddittorio delle parti e sia documentata nella relazione e nei verbali delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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