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Sentenza

Sentenza n. 1500/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 278/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.6.25.

Giustizia amministrativa202503112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 278/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta e a pagare le spese di giudizio. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la corresponsione di quanto dovuto e che l'attività esecutiva della sentenza non era ancora conclusa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Livorno e con gli accessori ivi previsti. Ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere nei successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La mancata corresponsione delle spese al difensore antistatario non impediva l'ottemperanza richiesta dalla docente, poiché il diritto della ricorrente alla Carta docente e ai relativi accessori restava distinto dal rapporto autonomo del difensore distrattario, unico legittimato a chiedere l'esecuzione del capo relativo alle spese distratte. Il Ministero è stato condannato a pagare al procuratore antistatario 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni era decorso, sicché non sussisteva più alcun ostacolo alla corresponsione delle somme dovute.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta per dare esecuzione all'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza da eseguire prevedeva rivalutazione e interessi sulle somme dovute per la Carta docente nei limiti stabiliti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche in materia di lavoro pubblico, non sia stata integralmente eseguita dall'amministrazione soccombente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • Quando il giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, rimuove l'ostacolo normativo all'esecuzione coattiva dell'obbligazione.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti: il difensore antistatario è legittimato a chiedere l'ottemperanza limitatamente al capo del giudicato relativo alle spese distratte, mentre la parte vittoriosa conserva la legittimazione a ottenere l'esecuzione delle statuizioni a essa direttamente spettanti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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