Sentenza n. 3080/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’inerzia serbati dalle Amministrazioni intimate sull’istanza trasmessa dalla società ricorrente a mezzo p.e.c. in data 5.3.2025, recante ad oggetto “Richiesta di Provvedimento di Nulla Osta di “categoria B”, ai sensi degli artt. 50 e 52 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.: alla detenzione ed all’impiego di un acceleratore lineare per attività di radioterapia a scopo medico, modello Truebeam della casa costruttrice Varian Medical Systems, con energia massima di fotoni: 15MV e con energia massima di elettroni accelerati 0MeV, alla detenzione ed all’impiego di Radioisotopi a scopo di Diagnostica Medico-Nucleare, e richiesta di autorizzazione all’allontanamento di materiali solidi, liquidi e aeriformi contenenti sostanze radioattive, cui all’art. 54 del medesimo D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.”; e per l’accertamento dell’obbligo degli Enti resistenti di dare riscontro alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, satisfattivo delle legittime pretese della ricorrente; nonché per la condanna delle medesime Amministrazioni ad adempiere agli obblighi di legge, adottando entro un termine non superiore a trenta giorni, ciascuna per quanto di competenza, direttamente o mediante un commissario ad acta che il TAR vorrà sin d’ora nominare, gli atti e i provvedimenti necessari a definire il procedimento conseguente all’istanza della ricorrente del 5.3.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 5 marzo 2025 per il nulla osta di categoria B relativo alla detenzione e all’impiego di un acceleratore lineare e di radioisotopi, nonché per l’autorizzazione all’allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata il 5 marzo 2025, lamentando la violazione degli obblighi di conclusione del procedimento e dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, dal d.lgs. n. 101/2020 e dalle Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 52 dell’8 febbraio 2024. Le Linee guida prevedono che il Comune ospitante la pratica trasmetta l’istanza alla Commissione per la Radioprotezione, acquisisca il relativo parere vincolante e concluda il procedimento entro 120 giorni continuativi dal ricevimento dell’istanza, con limitate possibilità di sospensione per approfondimenti istruttori. L’ASL Napoli 3 Sud ha giustificato il ritardo con l’assenza di una Commissione operativa e con l’impossibilità di rinnovare una precedente convenzione con altra ASL o di stipularne una nuova con altre aziende sanitarie. Il Comune ha sostenuto che l’istanza non fosse stata indirizzata alla Commissione competente e che esso fosse comunque impossibilitato a concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio e ha dichiarato l’obbligo delle amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole. Ha ritenuto che il procedimento fosse correttamente attivato presso il Comune ospitante la pratica e che il Comune dovesse acquisire il parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Radioprotezione presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente. Il termine regionale di 120 giorni non poteva essere eluso per la mancata costituzione della Commissione o per difficoltà organizzative dell’ASL: l’assenza di professionalità, la scadenza di una convenzione e il rifiuto di altre ASL di stipularne una nuova costituiscono deficit organizzativi non opponibili al privato. Il TAR ha ordinato alle amministrazioni di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inerzia dell’ASL, o di dichiarata impossibilità di attivare la Commissione, ha previsto la nomina, su richiesta della ricorrente, del Dirigente generale della Direzione regionale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario dovrà rendere operativa la Commissione, reperire le professionalità necessarie e vigilare sull’adozione del parere entro 60 giorni, salvi gli approfondimenti istruttori consentiti dalle Linee guida. Il Comune dovrà quindi concludere il procedimento entro ulteriori 30 giorni dal rilascio del parere. L’ASL Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 2-bis, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Fondano i principi di legalità, buon andamento, partecipazione e obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato; la violazione dell’obbligo di provvedere legittima l’azione avverso il silenzio.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
artt. 50 e 52 d.lgs. 101/2020
Prevedono il regime del nulla osta di categoria B per la detenzione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e costituiscono la base normativa del procedimento autorizzatorio.
art. 54 d.lgs. 101/2020
Disciplina l’autorizzazione all’allontanamento di materiali solidi, liquidi e aeriformi contenenti sostanze radioattive.
Allegato XIV d.lgs. 101/2020
Richiamato quale parte della disciplina tecnica applicabile all’istanza autorizzatoria.
D.G.R. Campania n. 52 dell’8 febbraio 2024
Il Sindaco del comune ospitante la pratica ... provvede, entro e non oltre i 120 (centoventi) giorni continuativi dal ricevimento dell’istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica del Nulla Osta.
Le Linee guida regionali stabiliscono il procedimento, individuano il Comune come autorità chiamata a concluderlo, prevedono il parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Radioprotezione e fissano il termine massimo di 120 giorni, sospendibile una sola volta nei casi istruttori previsti.
artt. 28 e 29 d.lgs. 230/1965, come sostituito dal d.lgs. 101/2020
Richiamati con riferimento alla Commissione per la Radioprotezione competente per l’istruttoria tecnica e l’espressione del parere.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta di categoria B relativo ad attività mediche con radiazioni ionizzanti, l’istanza deve essere presentata al Comune ospitante la pratica; il Comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previo acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Radioprotezione competente.
- Il termine procedimentale previsto dalle Linee guida regionali per il rilascio, il diniego o la modifica del nulla osta decorre dal ricevimento dell’istanza da parte del Comune e non può essere superato per il solo mancato funzionamento della Commissione tecnica.
- Le carenze organizzative dell’amministrazione, inclusa l’assenza di professionalità, la mancata costituzione della Commissione o l’impossibilità di rinnovare convenzioni con altre amministrazioni, non giustificano il silenzio-inadempimento e non possono tradursi in un pregiudizio per il privato istante.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti di concludere il procedimento entro un termine stabilito, senza imporre l’adozione di un provvedimento dal contenuto necessariamente favorevole al ricorrente.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione tecnica competente, il giudice può prevedere la nomina di un commissario ad acta incaricato di rendere operativa la struttura tecnica necessaria, acquisire il parere previsto e assicurare la successiva conclusione del procedimento da parte dell’autorità competente.
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