Cassazione Civile, Ordinanza n. 23953/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale, chiudendo la fase sommaria di una opposizione agli atti esecutivi, aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia di un precedente provvedimento e fissato il termine per introdurre il giudizio di merito. Dal testo emerge che i ricorrenti si qualificarono come terzi esecutati condividenti dell'immobile pignorato, residenti nell'immobile e familiari del debitore esecutato. Il ricorso, tuttavia, non descriveva in modo chiaro e ordinato i fatti di causa: non indicava chi fosse il creditore, chi il debitore, quale fosse lo stato della procedura esecutiva, quale fosse il contenuto del provvedimento opposto, né la posizione processuale di tutti i ricorrenti. La difesa tentava inoltre di sostenere l'ammissibilità del ricorso richiamando un precedente di legittimità che, però, riguardava la sentenza conclusiva della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi e non l'ordinanza resa nella fase sommaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per due autonome ragioni: da un lato, per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non conteneva una chiara ed ordinata esposizione dei fatti di causa; dall'altro, perché il provvedimento impugnato era un'ordinanza resa al termine della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, quindi priva dei caratteri di definitività e decisorietà e non ricorribile per cassazione. La Corte ha anche precisato che il precedente invocato dai ricorrenti era inconferente, perché si riferiva alla sentenza conclusiva della fase di merito e non all'ordinanza della fase sommaria. Non vi è stata condanna alle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
onere - imposto a pena di inammissibilità del ricorso - dall’articolo 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara, ordinata e completa esposizione dei fatti di causa; la sua omissione determina inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
memoria ex art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo come base della memoria difensiva; non incide sulla decisione di merito dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara, ordinata e completa dei fatti rilevanti; in difetto, è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che chiude la fase sommaria di un'opposizione agli atti esecutivi, fissando il termine per il merito, non è dotato di definitività e decisorietà e non è quindi autonomamente ricorribile per cassazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario confrontarsi con precedenti realmente pertinenti al tipo di provvedimento impugnato; il richiamo a decisioni riferite a fasi o atti diversi non è idoneo a superare il difetto di ricorribilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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