Cassazione Penale, Ordinanza n. 04894/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi uno di arresto ed euro 5.200,00 di ammenda per reati urbanistici. I fatti riguardano la realizzazione di opere edilizie abusive, in particolare un manufatto e un muretto di recinzione su un terreno, in assenza del necessario titolo abilitativo e in zona sismica, con contestazioni relative sia all'esecuzione abusiva dell'intervento sia alla violazione degli obblighi previsti dalla normativa edilizia. Con il primo motivo si censurava la conferma della responsabilità, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge; con il secondo motivo si invocava la particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo si contestavano il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche sui reati satellite e la misura degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e perché la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato indici convergenti della consapevolezza dell'abusività dell'opera e della partecipazione dell'imputato; il secondo perché la particolare tenuità è esclusa dalle dimensioni dell'intervento, dall'assenza di titolo abilitativo, dalla localizzazione in zona sismica e dalla non assentibilità dell'opera secondo gli strumenti urbanistici; il terzo perché il trattamento sanzionatorio è congruo e non illogico, la pena è stata determinata sotto la media edittale e gli aumenti per continuazione sono stati applicati secondo i criteri corretti, senza automatismi riduttivi. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato come norma incriminatrice del reato edilizio contestato, relativo all'esecuzione di opere in assenza del titolo necessario in violazione della disciplina urbanistica.
art. 81 cod. pen.
Usato per qualificare la continuazione tra i reati e per determinare gli aumenti di pena relativi ai reati satellite.
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamati per contestare ulteriori violazioni della disciplina edilizia, in particolare in relazione agli adempimenti e alle prescrizioni per interventi in zona sismica.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile per la rilevanza dell'intervento e la particolare intensità del dolo.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati quali criteri di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 40, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per escludere che la responsabilità del proprietario possa essere costruita come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamato per giustificare l'aumento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. oltre il massimo ordinario in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario non può essere desunta automaticamente dal solo diritto di proprietà né trasformata in una responsabilità omissiva per mancata vigilanza; occorrono indizi ulteriori, idonei a dimostrare la sua compartecipazione, anche morale, all'abuso.
- Quando l'accusa abbia assolto l'onere probatorio anche tramite presunzioni o massime di अनुभवienza, spetta all'imputato allegare elementi concreti e oggettivi idonei a dimostrare che l'opera abusiva sia stata realizzata da terzi a sua insaputa e senza il suo consenso.
- La censura di vizio di motivazione in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione coerente, specifica e logicamente articolata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'intervento edilizio presenti dimensioni rilevanti, sia eseguito senza alcun titolo e in un contesto normativo che ne impedisca comunque l'assentibilità, perché tali elementi denotano una offesa non lieve e un dolo particolarmente intenso.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da arbitrio o manifesta illogicità; non è sufficiente proporre una diversa lettura della congruità della sanzione.
- Nel reato continuato, le circostanze riferite ai singoli reati satellite incidono solo sull'aumento ex art. 81 c.p. e non determinano automaticamente una corrispondente riduzione dell'aumento di pena; il giudice deve comunque compiere una valutazione globale dei dati favorevoli e sfavorevoli.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata in misura superiore al minimo legale nei casi previsti dalla normativa richiamata.
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