Cassazione Penale, Ordinanza n. 03293/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e chiedendo la sua riqualificazione in termini diversi da quelli ritenuti dai giudici di merito; con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che il primo motivo è privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e, comunque, si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la doglianza è ritenuta ugualmente generica e manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 628 c.p., è rimasta ferma. Non emerge dal testo il contenuto specifico della pena inflitta in appello, ma la posizione dell'imputato non è stata modificata dalla decisione di legittimità.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità può essere apprezzata sia in senso intrinseco, per genericità o indeterminatezza, sia in senso estrinseco, quando il motivo non si correla criticamente alla motivazione impugnata.
art. 628 c.p.
corretta sussunzione del fatto
La Corte richiama la qualificazione del fatto nella fattispecie di rapina, affermando che la ricostruzione operata dai giudici di merito è corretta e non può essere rimessa in discussione con una diversa lettura dei fatti in cassazione.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, ossia quando risultano generici, indeterminati o non si confrontano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, salvo il caso di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie incriminatrice ritenuta dai giudici di merito, la censura che mira solo a ottenere una diversa qualificazione giuridica mediante la contestazione della ricostruzione dinamica della vicenda concreta non è scrutinabile in cassazione se si traduce in una contestazione fattuale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi; non è necessario esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento favorevole prospettato dalle parti.
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