Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39152/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Rimini, motivato su due censure principali: (1) violazione dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 per mancata motivazione delle ragioni di ricorrenza dell'ipotesi aggravata nonostante l'applicazione della pena su accordo ex art. 444 c.p.p.; (2) illegittimità della confisca della somma di euro 57.515,00 e ingiustificata conferma del sequestro conservativo sulle autovetture, contestando che i denari fossero profitti illeciti e sostenendo che il ricorrente, titolare di azienda commerciale, potesse soddisfare la pena pecuniaria e le spese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) la prima censura è improcedibile in Cassazione perché le doglianze relative a sentenze concordate sono limitate dalle previsioni dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; (ii) la doglianza sulla confisca è infondata perché la sentenza ha richiamato e recepito le motivazioni del decreto di sequestro preventivo che individuavano la somma come provento dell'attività di spaccio; una diversa valutazione richiederebbe una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; (iii) la conferma del sequestro conservativo sulle autovetture è stata giustificata dal giudice di merito come misura idonea a garantire il pagamento della pena pecuniaria e delle spese ai sensi degli artt. 262, comma 2, e 316 c.p.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui la sentenza di merito è stata resa nei termini dell'accordo ex art. 444.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi aggravata per specifiche circostanze nel reato di stupefacenti; il ricorrente contestava la mancata motivazione della ricorrenza di tale aggravante, ma la Corte ha ritenuto la censura non deducibile in Cassazione nell'ambito del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita in Cassazione i motivi ammissibili avverso sentenze di applicazione della pena su accordo; la Corte ha escluso ammissibilità della prima censura in base a tale criterio.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali che puniscono la cessione e la detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; le condotte contestate e sanzionate nel provvedimento di merito si riferiscono a queste fattispecie.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte ha tuttavia ritenuto che la decisione di merito abbia fornito adeguata logica e congruenza richiamando il decreto di sequestro preventivo, rendendo improcedibile la rivalutazione in Cassazione.

  • art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata in tema di misure patrimoniali e confisca nei procedimenti per stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente collegato la somma sequestrata al profitto dell'attività di spaccio.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro conservativo a garanzia dell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: la Corte ha confermato che il mantenimento del sequestro sulle autovetture è giustificato per garantire il pagamento della pena pecuniaria e delle spese.

  • art. 262, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per sostenere la possibilità di misure cautelari per garantire l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; il giudice di merito ha fatto riferimento a questo combinato disposto per mantenere il sequestro conservativo.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; conferma principi relativi all'obbligo di corresponsione delle somme previste.

Massime di principio

  • Avverso sentenze emesse su accordo ex art. 444 c.p.p. le possibilità di censura in Cassazione sono significativamente ridotte: molte doglianze di carattere valutativo o fattuale sono inammissibili se non rientrano nei motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis.
  • La Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione dei fatti: se la decisione di merito si è fondata su accertamenti o su un decreto di sequestro preventivo che hanno collegato i beni al profitto del reato, la Cassazione respinge i rilievi che richiedano una rivalutazione probatoria.
  • La confisca di somme o beni può essere confermata quando la motivazione di merito (anche per relationem richiamando il decreto di sequestro) colleghi logicamente i beni al profitto dell'attività illecita; l'onere di provare l'origine lecita incombe sul ricorrente con elementi concreti e non con deduzioni generiche.
  • Il sequestro conservativo può essere mantenuto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese (artt. 262 e 316 c.p.p.); una mera affermazione della capacità di solvibilità del ricorrente, senza prova specifica, è insufficiente per ottenere la revoca.
  • Le questioni relative all'erronea applicazione o insufficiente motivazione di circostanze aggravanti nell'ambito di patteggiamenti sono, salvo i casi espressamente normati, difficilmente proponibili in Cassazione e richiedono attenzione già nella fase di merito.
  • Per contestare efficacemente misure patrimoniali occorre portare elementi probatori idonei a dimostrare l'origine lecita dei beni o la sproporzione rispetto ai profitti illeciti; argomentazioni generiche non prevalgono sulla motivazione motivata del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.