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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24522/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva negato l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e aveva dichiarato rinunciata, oltre che infondata, la domanda subordinata di servitù coattiva. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di confessoria servitutis proposta dalla proprietaria di un fondo, che sosteneva l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del proprio mappale e a carico del fondo vicino. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo gravato il fondo confinante da servitù di passo pedonale attraverso un'apertura nel muro di confine. In appello, però, la decisione fu riformata: la Corte territoriale ritenne, sulla base del materiale istruttorio, che il varco e il passaggio servissero soltanto ad agevolare l'accesso interno al fabbricato posto nella stessa particella della ricorrente, senza mettere in comunicazione il fondo con la via pubblica; perciò negò la servitù per destinazione del padre di famiglia e rigettò anche la domanda subordinata di servitù coattiva, ritenendo quest'ultima rinunciata e comunque infondata. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su una domanda diversa da quella proposta; 2) violazione dell'art. 1062 c.c., sostenendo che dagli atti risultasse che l'originario unico proprietario aveva predisposto il passaggio tra i due fondi prima della divisione; 3) violazione dell'art. 1027 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato che la servitù grava su un fondo e non tra proprietari; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'asserita totale interclusione del fondo di proprietà ricorrente al momento della divisione e la conseguente necessità di attraversare il fondo altrui per raggiungere la strada pubblica. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, il secondo infondato perché si fondava su una ricostruzione fattuale non accoglibile in sede di legittimità, il terzo inammissibile perché non confrontava la reale ragione del rigetto, e il quarto inammissibile perché mal calibrato rispetto alla pronuncia di rinuncia della domanda di servitù coattiva e comunque perché il fatto era stato esaminato. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede che il passaggio sia stato predisposto dall'originario unico proprietario per asservire un fondo a un altro; manca il presupposto se il varco serviva solo all'utilità interna del medesimo fondo.

  • art. 1027 c.c.

    La servitù è un peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo; la censura è però irrilevante quando il rigetto deriva dall'assenza di un effettivo asservimento tra fondi secondo la volontà originaria.

  • art. 346 c.p.c.

    La doglianza sull'interclusione del fondo era inconferente perché la Corte d'appello aveva considerato rinunciata la domanda di servitù coattiva per mancata riproposizione in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura della vicenda.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone un assetto dei luoghi predisposto dall'originario unico proprietario in funzione dell'utilità di un fondo distinto; non basta la mera esistenza di un varco o di un passaggio se questo serve soltanto all'uso interno del medesimo compendio.
  • Per configurare una servitù occorre l'utilità di un fondo in favore di un altro fondo: se l'apprezzamento di merito accerta che il passaggio non collega il fondo alla via pubblica ma solo ad altro punto interno, manca il presupposto dell'asservimento.
  • La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto è stato in realtà considerato dal giudice di merito o quando la censura investe un profilo processuale diverso da quello dedotto.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella compiuta dal giudice di merito, ove quest'ultima sia sorretta da motivazione non implausibile e non censurata nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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