Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite su un passaggio insistente su alcune particelle fondiarie e edilizie limitrofe a una struttura alberghiera e alle relative autorimesse. I proprietari della particella gravata hanno agito in negatoria servitutis per far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio pretesa a favore della proprietà dell'albergo e per ottenere la cessazione delle molestie, chiedendo anche di impedire l'accesso alla rampa utilizzata per raggiungere le autorimesse. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando inesistente la servitù e autorizzando la chiusura con cancello. La Corte d'appello ha confermato l'inesistenza della servitù, escludendo però ulteriori pretese risarcitorie e respingendo le domande incidentali dei proprietari dell'albergo. Nel ricorso principale si denunciava: 1) violazione delle norme sulla negatoria servitutis e sulle servitù, sostenendo che l'ordine di mantenere un cancello mobile non eliminasse l'uso illegittimo della rampa e finisse per vanificare la tutela richiesta; 2) violazione delle norme sul danno aquiliano, sulla prova e sulle presunzioni, assumendo che il transito abusivo comportasse un danno patrimoniale e non patrimoniale in re ipsa, con richiesta di condanna generica. Nel ricorso incidentale si sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse trascurato il frazionamento storico della particella e l'esistenza di una servitù legale di passaggio, avesse male valutato i documenti e il giudicato pregresso, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del Comune e avrebbe erroneamente ritenuto legittimato passivo il convenuto personale oltre alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibili i motivi principali perché generici e diretti a sollecitare una diversa valutazione di merito; ha ritenuto inammissibili o infondati anche i motivi incidentali, perché fondati su circostanze di fatto non tratte dalla sentenza impugnata, su doglianze di merito circa la valutazione delle prove, oppure su questioni di legittimazione e litisconsorzio non sussistenti nel caso concreto. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della vicenda, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
richiama l'azione negatoria servitutis e la tutela contro le molestie e le pretese servitù; il motivo che non confronta la doglianza con il contenuto precettivo della norma è inammissibile
art. 1067 c.c.
norma evocata dal ricorrente principale sulle servitù; la Corte rileva la mancata specifica illustrazione della sua violazione
art. 1065 c.c.
norma evocata dal ricorrente principale sulle servitù; la doglianza è ritenuta generica
art. 112 c.p.c.
violazione dedotta in relazione alla pretesa omessa pronuncia/motivazione; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte rileva che il motivo mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 2043 c.c.
la domanda risarcitoria è ritenuta non fondata/inammissibile perché il pregiudizio allegato è generico e non adeguatamente provato
art. 2697 c.c.
evocato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte evidenzia l'assenza di allegazioni e prova specifiche del danno
artt. 115-116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il ricorso tenta una rivisitazione del merito
artt. 2727-2729 c.c.
richiamati sulle presunzioni, ma il motivo è respinto perché le allegazioni sul danno sono generiche
art. 278 c.p.c.
invocato per la condanna generica; la Corte non accoglie la tesi perché il danno non risulta dimostrato nei suoi presupposti
art. 2059 c.c.
il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o per lesione di interessi costituzionalmente protetti, con pregiudizio grave e non futile, da provare adeguatamente
art. 595 c.c. del 1865
evocato nel ricorso incidentale per sostenere la servitù legale di passaggio in regime tavolare; la questione è dichiarata inammissibile perché fondata su fatti nuovi
art. 2 R.D. 28 marzo 1929, n. 499
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di regime tavolare e servitù; la censura è inammissibile per novità
art. 9 nuovo testo della legge generale sul libro fondiario
richiamato per contestare la rilevabilità tavolare della servitù; la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza
art. 2735 c.c.
invocato nel motivo sulla mancata valutazione delle prove documentali; la Corte lo ricondice a doglianza di merito
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al giudicato; la censura è inammissibile perché implica valutazione di fatto
artt. 1051-1052 c.c.
richiamati per la disciplina della servitù coattiva e dell'interclusione; la Corte esclude la fondatezza delle censure per inammissibilità e novità
artt. 102 e 354 c.p.c.
evocati per il dedotto litisconsorzio necessario; la Corte afferma che nel caso concreto non sussisteva l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune
art. 100 c.p.c.
invocato sulla legittimazione ad agire/resistere; la Corte chiarisce che nell'actio negatoria è legittimato passivo anche l'autore della molestia o turbativa
art. 106 c.p.c.
richiamato in relazione alla chiamata del terzo; la Corte afferma che, al più, ricorre una comunanza di causa e non un litisconsorzio necessario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se il ricorrente si limita a citare formalmente le norme senza illustrarne il contenuto precettivo e senza confrontarlo con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: le doglianze che sollecitano un diverso apprezzamento dei fatti, delle prove o dell'idoneità delle misure adottate sono inammissibili.
- Il danno patrimoniale non può essere riconosciuto automaticamente in re ipsa quando si deduca una mera limitazione o molestia del diritto dominicale; la risarcibilità richiede allegazione e prova specifica del pregiudizio.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o quando derivi dalla lesione grave di un interesse della persona costituzionalmente protetto, e non può essere presunto sulla base del mero disagio allegato.
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non risultanti dagli atti di merito, è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente dove tali questioni siano state già introdotte.
- Nell'actio negatoria servitutis è legittimato passivo anche l'autore materiale della molestia o turbativa; il litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo non è automatico e dipende dagli effetti concreti della domanda proposta.
- Il litisconsorzio necessario va riconosciuto solo quando la decisione debba incidere direttamente sulla posizione di più soggetti titolari del bene o dell'opera; se si chiede soltanto di far cessare una molestia o di accertare l'inesistenza di una servitù, la presenza del proprietario può non essere necessaria.
- La richiesta di tutela contro un preteso uso servitutario deve essere formulata in modo coerente con l'effettiva portata della domanda: se l'obiettivo è impedire il passaggio illegittimo, la censura deve confrontarsi con la concreta misura inibitoria disposta dal giudice di merito.
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