Sentenza n. 1942/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione e ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024/2026, nella parte in cui non attribuivano 24 punti per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; bollettino delle assegnazioni delle supplenze per l’a.s. 2024/2025 e, in via derivata, l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione e ripubblicazione delle GPS per il biennio 2024/2026, nonché il bollettino delle assegnazioni delle supplenze per l’a.s. 2024/2025 e l’ordinanza ministeriale n. 88/2024, contestando il mancato riconoscimento di ulteriori 24 punti per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza non riporta il contenuto specifico delle plurime censure, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse, poiché il Ministero aveva aggiornato le graduatorie per il nuovo biennio 2026/2028 e quelle impugnate, relative al biennio 2024/2026, avevano cessato di produrre effetti giuridici. Il TAR ha ritenuto che un eventuale accoglimento non potesse più procurare un’utilità concreta e attuale e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure. Ha compensato integralmente le spese, considerando che la sopravvenienza dipendeva dal fisiologico decorso del tempo e dal rinnovo delle graduatorie, non dall’iniziativa processuale della ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Come rappresentato dalla ricorrente e non contestato dalle parti resistenti, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, hanno validità biennale.
Le graduatorie provinciali per le supplenze hanno validità biennale; il loro rinnovo per il successivo biennio determina l’esaurimento degli effetti giuridici delle graduatorie precedenti.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati hanno esaurito i propri effetti e un loro eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente comporta l’improcedibilità quando sia oggettivamente riscontrabile dagli atti di causa; in tal caso il giudice amministrativo non si pronuncia su questioni prive di rilievo pratico per le parti.
Come è indicizzato
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