Cassazione Civile, Ordinanza n. 08799/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa dal consorzio contro la società debitrice, il giudice dell'esecuzione dispose la riduzione del pignoramento perché eccedente rispetto al credito azionato. Il consorzio propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo, da un lato, che il provvedimento fosse stato adottato in violazione dell'art. 626 c.p.c., poiché il processo esecutivo era sospeso per effetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posta dal giudice della cognizione ex art. 648 c.p.c.; dall'altro, che il provvedimento fosse stato emesso inaudita altera parte, in violazione del contraddittorio. Dopo il rigetto in primo grado, il consorzio ricorse per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 496, 623 e 626 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto legittima la riduzione del pignoramento nonostante la sospensione esterna del processo esecutivo; omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che il ricorrente aveva dedotto e documentato la necessità di una stima giudiziale e l'incommerciabilità dei beni residuati, fatti che avrebbero reso decisivo il pregiudizio derivante dalla violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sospensione esterna del processo esecutivo ex art. 623 c.p.c. e art. 626 c.p.c. impedisce gli atti liquidatori e gli atti esecutivi finalizzati alla progressione del processo, ma non preclude l'adozione di provvedimenti di gestione o di eliminazione dell'eccesso di espropriazione, come la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., che può essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma di questioni giuridiche e valutative; peraltro, la diversa ponderazione degli elementi istruttori rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 496 c.p.c.
Consente la riduzione del pignoramento quando vi sia eccesso nell'espropriazione; può essere disposta anche d'ufficio e non è preclusa dalla sospensione esterna del processo esecutivo.
art. 623 c.p.c.
La sospensione esterna del processo esecutivo opera anche quando la sospensione deriva dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice della cognizione.
art. 626 c.p.c.
"quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione"
Vieta gli atti esecutivi durante la sospensione, ma non impedisce gli atti amministrativi, conservativi o altri provvedimenti non liquidatori; il giudice conserva la giurisdizione ma non il potere di compiere atti liquidatori in senso stretto.
art. 648 c.p.c.
Richiamato come base della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione.
art. 617 c.p.c.
È la norma sulla quale è stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge dedotto sul primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per censurare questioni o valutazioni istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza avente a oggetto nullità processuali o violazioni del contraddittorio andava eventualmente incanalata in questo vizio, non nel n. 5.
art. 485 c.p.c.
La causa di sospensione esterna può essere portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione anche con semplice istanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione esterna del processo esecutivo non paralizza ogni attività del giudice dell'esecuzione: restano consentiti i provvedimenti non liquidatori e quelli conservativi o di gestione dei beni pignorati.
- L'art. 626 c.p.c. va letto nel senso che il divieto riguarda gli atti esecutivi diretti alla progressione e alla liquidazione del compendio, non gli atti che eliminano l'eccesso di esecuzione o preservano la corretta dimensione dell'aggressione patrimoniale.
- La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. è legittima anche in pendenza di sospensione esterna del processo, perché incide sull'eccesso dell'espropriazione e non anticipa gli effetti definitivi della sospensione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare valutazioni, argomentazioni o questioni giuridiche.
- La dedotta lesione del contraddittorio processuale non è di per sé sufficiente: occorre allegare e, nei limiti del mezzo, dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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