Sentenza del 02/03/2017 n. 1808 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Raddoppio dei termini - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini non è applicabile ai fini IRAP. La disciplina non può essere estesa analogicamente a un'imposta diversa da quelle espressamente contemplate dalla legge. L'esclusione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla Cassazione n. 4775/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini previsto per alcune violazioni tributarie penalmente rilevanti. Il contribuente sostiene che tale disciplina non possa essere estesa all'IRAP per analogia, poiché il d.lgs. n. 446/1997 non prevede espressamente il raddoppio e le norme tributarie sono soggette a interpretazione stretta.
Norme richiamate
D.lgs. n. 446/1997
La disciplina istitutiva dell'IRAP non consente di applicare per analogia il raddoppio dei termini di accertamento previsto da altre disposizioni tributarie.
Principio di stretta interpretazione delle norme tributarie
Le norme fiscali che ampliano i termini di accertamento non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge né applicate analogicamente.
Cassazione n. 4775/2016
La giurisprudenza di legittimità conferma che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera solo per i tributi e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- In materia tributaria non è ammessa l'estensione analogica di una disciplina che prolunga i termini a favore dell'Amministrazione finanziaria.
- L'esistenza di una possibile rilevanza penale della violazione non è sufficiente, da sola, a estendere il raddoppio dei termini all'IRAP.
- Quando l'atto riguarda più imposte, occorre verificare separatamente, per ciascun tributo, se sussistano i presupposti normativi per il raddoppio dei termini.
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