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Sentenza

Sentenza n. 2745/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2142/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per quattro anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00 mediante buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, pubblicata l’8 maggio 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il beneficio annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a erogare complessivamente € 2.000,00 tramite buoni elettronici di spesa e a pagare le spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e anche il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla sua notificazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di inadempimento, su istanza della parte, il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione, dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, senza compenso. Ha respinto la richiesta di interessi e rivalutazione: il giudice ordinario non si era pronunciato su tali accessori e, secondo il TAR, per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 non è consentito il cumulo; la rivalutazione può essere riconosciuta solo se superiore agli interessi, circostanza non documentata. Ha condannato l’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dalla notifica del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    Il termine per l’adempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso, se provato insieme al passaggio in giudicato, integra i presupposti per l’intervento del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Ritenuto che va disattesa la domanda di riconoscimento anche degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, tenuto conto: a) della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice ordinario, b) secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 10/01/2022, n. 151) le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto, in materia retributiva, dall’ articolo 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, potendosi riconoscere la rivalutazione monetaria solo se superiore alla somma dovuta per interessi e con esclusione, in questo caso, della spettanza di questi ultimi, ipotesi in specie non documentata;

    Per somme dovute a un pubblico dipendente per periodi successivi al 31 dicembre 1994 non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria; la rivalutazione è riconoscibile in alternativa agli interessi solo se risulta superiore, circostanza che deve essere documentata.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola che esclude il compenso per il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto l’attività è stata affidata a un dirigente del Ministero resistente ed è stata ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate considerando, in via analogica, i minimi tariffari indicati per le procedure esecutive mobiliari, in rapporto al valore e alla complessità della causa.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, occorre che il titolo sia passato in giudicato e che sia provato l’inutile decorso del termine per l’adempimento decorrente dalla notificazione del titolo; il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e prevedere, in caso di ulteriore inadempimento e su istanza di parte, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Per le somme dovute a un pubblico dipendente per periodi successivi al 31 dicembre 1994, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta in alternativa agli interessi soltanto se supera l’importo degli interessi e tale presupposto è documentato.
  • La disposizione che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando l’incarico è affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività può considerarsi compresa nella retribuzione dirigenziale onnicomprensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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