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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43669/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato. I motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per presunta nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia per mancata messa a disposizione degli atti; 2) omissione di autonoma valutazione da parte del giudice cautelare circa i requisiti delle esigenze cautelari e carenza di motivazione; 3) vizio di valutazione in ordine alla esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.); 4) mancata considerazione dell'assenza di pericolo di inquinamento probatorio nonostante dichiarazioni coerenti di terzi; 5) mancata adeguata motivazione circa il pericolo di reiterazione e omissione della valutazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con bracciale elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendoli infondati o generici: ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito sul punto della nullità della convalida, sulla valutazione degli indizi e sull'esclusione della legittima difesa, nonché sulla sussistenza delle esigenze cautelari connesse alla tutela delle fonti dichiarative. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo dell'adeguatezza della misura: ha ritenuto che i giudici non abbiano valutato compiutamente elementi soggettivi e di personalità dell'imputato (assenza di precedenti, comportamento di soccorso, resipiscenza) e non abbiano adeguatamente considerato misure meno afflittive idonee a soddisfare le esigenze cautelari. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame su quel solo punto, indicando la necessità di valutare concretamente l'idoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla competenza e sulle funzioni del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; qui richiamata quale norma che legittima il procedimento di riesame e il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama i criteri di delimitazione del sindacato di legittimità (distinzione fra questioni di diritto, vizi motivazionali e rivalutazioni fattuali).

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione relativa al diritto di difesa (accesso agli atti) e al corretto svolgimento dell'interrogatorio; la Corte però ritiene la questione già esaminata e risolta in sede di merito.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disposizioni sui requisiti che devono essere valutati ai fini dell'adozione delle misure cautelari; la Corte ricorda che l'omessa autonoma valutazione deve essere specificamente dedotta e motivata per poter impugnare l'ordinanza.

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa: la Corte conferma che l'esimente non può operare quando l'agente ha avuto la possibilità di allontanarsi senza pregiudizio e quando la reazione risulta sproporzionata rispetto all'offesa; la valutazione di tale scriminante rientra, in gran parte, nel sindacato di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Disposizione sulle fonti di prova e sulla tutela delle dichiarazioni; utilizzata per giustificare la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove quando vi sono contraddizioni tra dichiarazioni.

  • art. 274 lett. a) c.p.p.

    Prevede il pericolo di inquinamento probatorio come esigenza cautelare: la Corte ha ritenuto motivata la valutazione del giudice del riesame in ordine a tale esigenza nei confronti dell'indagato.

  • art. 275 c.p.p.

    Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle misure cautelari; la Corte ha applicato questi criteri per ritenere che la misura custodiale dovesse essere riesaminata alla luce di elementi personali e della possibilità di misure meno afflittive.

  • art. 391 c.p.p.

    Norma sulla convalida del fermo/arresto; la Corte riafferma il principio che l'eventuale nullità della convalida non travolge automaticamente l'ordinanza impositiva della misura cautelare, salvo ricorso specifico contro la convalida stessa.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale richiamata per la cancelleria in relazione agli adempimenti conseguenti alla pronuncia di annullamento e al rinvio per nuovo esame.

Massime di principio

  • La nullità dell'udienza di convalida non determina automaticamente l'annullamento dell'ordinanza cautelare: la nullità della convalida va impugnata specificamente e, in mancanza, può essere considerata sanata rispetto alla misura cautelare.
  • Per contestare l'omessa autonoma valutazione degli elementi cautelari è necessario indicare con precisione i passaggi del provvedimento che avrebbero richiesto diversa argomentazione; eccezioni generiche sono insufficienti.
  • La scriminante della legittima difesa è in larga parte questione di fatto e di merito: la sua configurabilità può essere esclusa quando l'agente poteva allontanarsi o quando la reazione è sproporzionata rispetto all'offesa.
  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può rivedere liberamente le valutazioni fattuali dei giudici del merito, ma può verificare la congruità, l'adeguatezza e l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione.
  • Le misure cautelari devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; se il giudice non valuta compiutamente le condizioni soggettive dell'indagato e le misure meno afflittive possibili, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • La sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio può giustificare una misura cautelare anche in presenza di dichiarazioni di terzi, quando vi siano contraddizioni rilevanti tra resoconti e versioni fornite dall'indagato.

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