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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32294/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione censura l'erronea applicazione dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario: il ricorrente sosteneva che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non sarebbe necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare e che quindi poteva chiedere la valutazione di semestri a lui favorevoli, separati da periodi contrari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, in caso di detenzione ininterrotta, i semestri da valutare decorrono necessariamente dall'inizio dell'esecuzione della pena e non possono essere scelti dal detenuto in modo strumentale per 'escludere' sanzioni disciplinari intervenute nel periodo. La Corte ha osservato che Ferri aveva già ottenuto la liberazione anticipata per il semestre 2/9/2019-1/3/2020 e successivamente aveva tenuto condotta irregolare (sanzione disciplinare per condotta del 9/9/2020), motivo per cui la sua richiesta per il periodo 18/9/2020-17/3/2021 era strumentale. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente è stata ritenuta inconferente perché riguarda ipotesi di periodi separati da interruzione della detenzione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    La norma disciplina la liberazione anticipata come riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione. La Corte interpreta che, in detenzione ininterrotta, i semestri utili per la valutazione decorrono dall'inizio dell'esecuzione e non possono essere selezionati dal detenuto per escludere periodi con rilievi disciplinari.

  • art. 103 regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario

    Indica i criteri di valutazione della condotta esteriore e dell'impegno del condannato nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali; la Corte lo usa per confermare che vanno considerati comportamento, impegno e rapporti con gli operatori penitenziari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Norma citata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su questi motivi ma è stato comunque dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende a titolo equitativo; la Corte la applica per liquidare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In caso di detenzione ininterrotta, i semestri da valutare ai fini della liberazione anticipata devono decorrere dall'inizio dell'esecuzione della pena e non possono essere scelti dal detenuto in modo frazionato per evitare l'inclusione di sanzioni disciplinari.
  • La liberazione anticipata si basa sulla valutazione della condotta esteriore e dell'effettivo impegno rieducativo: sanzioni disciplinari significative possono compromettere la valutazione favorevole.
  • Se i periodi di detenzione sono separati da un'interruzione (es. rilascio e poi nuova detenzione), tali frazioni temporali possono essere valutate separatamente, purché siano periodi utili e ragionevoli per apprezzare la partecipazione all'opera di rieducazione.
  • Non è efficace cercare di ottenere la valutazione di 'semestre favorevole' quando sussistono fatti successivi che dimostrano condotta irregolare: ciò può essere considerato strumentale e portare al rigetto dell'istanza.
  • In situazioni analoghe conviene documentare integralmente il percorso trattamentale e l'assenza di sanzioni disciplinari nel periodo richiesto; se ci sono sanzioni, è utile fornire elementi che ne attestino la non rilevanza ai fini rieducativi.
  • Le impugnazioni di provvedimenti penitenziari devono fondarsi su questioni giuridiche rilevanti e non su mere contestazioni procedurali: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche.

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