Sentenza n. 1378/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo realizzato in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile a un’elevazione fuori terra, di circa 90 mq, destinato ad abitazione, realizzato in cemento armato e muratura senza titolo edilizio e risalente, secondo quanto dedotto, all’ottobre 2007. Hanno dedotto: violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e degli artt. 38 e 44 della l. 47/1985, assumendo che il dante causa avesse presentato una domanda di sanatoria nel 1986; carenza di motivazione, difetto di motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e disparità di trattamento, in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per l’indicazione generica dell’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area; mancata applicazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo l’assenza di aggravamento del carico urbanistico e l’opportunità della sanzione pecuniaria; violazione del principio di proporzionalità, in considerazione della destinazione dell’immobile ad abitazione familiare di un nucleo con figli minori.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata e non discrezionale; inoltre, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova documentale della domanda di sanatoria asseritamente presentata dal dante causa, limitandosi a una deduzione generica. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, fondata sulla descrizione delle opere e sull’accertamento della loro abusività, senza necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico anche in ragione del tempo trascorso. Ha escluso l’illegittimità dell’ordinanza per la prospettazione dell’acquisizione gratuita: l’omessa specifica indicazione dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime non invalida l’ingiunzione, ma impedisce soltanto la successiva acquisizione di tale area; l’acquisizione del manufatto e dell’area di sedime discende invece direttamente dalla legge. Ha ritenuto sussistente un oggettivo incremento del carico urbanistico, poiché si tratta di un’abitazione di 90 mq, realizzata senza alcun titolo e con autonoma consistenza edilizia, escludendo quindi l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. Infine, ha affermato che il diritto all’abitazione non è assoluto e non può paralizzare automaticamente il potere repressivo dell’abuso edilizio, dovendo essere bilanciato con l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, l. 47/1985
La comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria nel procedimento repressivo dell’abuso edilizio, trattandosi di attività vincolata e non discrezionale.
artt. 38 e 44 l. 47/1985
La dedotta domanda di sanatoria non è stata valorizzata perché i ricorrenti non ne hanno provato documentalmente la presentazione né indicato gli estremi.
art. 3 l.r. Sicilia n. 37/1985
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione può prospettare l’acquisizione gratuita; l’omessa indicazione dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, ma impedisce l’acquisizione successiva di tale area. L’acquisizione del manufatto e dell’area di sedime è prevista direttamente dalla legge.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva non è applicabile quando l’abuso, consistente nella realizzazione di un’autonoma abitazione priva di titolo, determina un oggettivo incremento del carico urbanistico.
artt. 3 e 97 Cost.
Non impongono una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione quando l’amministrazione accerta un abuso edilizio e adotta un atto vincolato.
artt. 24 e 113 Cost.
Massime di principio
- L’attività repressiva degli abusi edilizi, quando consiste nell’accertamento dell’assenza o della difformità del titolo edilizio, è vincolata; pertanto, non è normalmente configurabile un effettivo apporto partecipativo del destinatario e non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
- L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e il richiamo all’accertata assenza o difformità del titolo edilizio; non occorre una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale, neppure per il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso.
- L’omessa indicazione, nell’ordine di demolizione, dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, ma impedisce la successiva acquisizione gratuita di tale area; restano acquisibili il manufatto abusivo e l’area di sedime nei limiti previsti dalla legge.
- La realizzazione senza titolo di un’autonoma abitazione di significativa consistenza determina un oggettivo incremento del carico urbanistico e non consente, per ciò solo, la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in parziale difformità.
- Il diritto all’abitazione non ha carattere assoluto e non può paralizzare automaticamente l’ordine di demolizione; deve essere bilanciato con l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
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