Cassazione Civile, Ordinanza n. 19390/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società che aveva venduto unità immobiliari ricavate dalla ristrutturazione di uno stabile, l'Ufficio contestava una sottofatturazione dei prezzi di vendita e notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, rideterminando reddito d'impresa e volume d'affari e recuperando maggiori imposte. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR, invece, in riforma della decisione di primo grado annullava l'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 20 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 654 c.p.p., per avere la CTR attribuito valore vincolante agli esiti del procedimento penale, senza considerare l'autonomia del giudizio tributario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della decisione, per essersi la CTR limitata a valorizzare una perizia stragiudiziale di parte; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per aver ritenuto provata la pretesa sulla base di una mera perizia stragiudiziale; 4) ulteriore nullità della sentenza per motivazione carente, assiomatica e con uso di dati incerti e non dimostrati; 5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla contestata genericità delle fatture relative a costi per provvigioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale e deve valutare autonomamente le prove acquisite nel processo tributario. Ha inoltre ritenuto fondati, per quanto di ragione, i motivi relativi alla motivazione della sentenza d'appello, osservando che la CTR aveva aderito in modo acritico a una perizia di parte e aveva fondato la decisione su argomentazioni congetturali e non adeguatamente sorrette dal quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per i vizi di nullità della sentenza e di motivazione apparente o mancante.
art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel motivo per contestare l'erroneo rilievo attribuito dalla CTR agli esiti penali.
art. 654 c.p.p.
la Corte ribadisce che non attribuisce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, neppure in materia di reati tributari.
art. 116 c.p.c.
il giudice tributario deve valutare liberamente il materiale probatorio, ma con motivazione non acritica e non apodittica.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la decisione tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile sul percorso logico-giuridico seguito.
art. 132, comma 2, n. 4, disp. att. c.p.c.
la sentenza è nulla se manca l'indicazione del criterio logico e del quadro probatorio posto a base della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto della motivazione della sentenza.
art. 2729 c.c.
richiamato per la valutazione delle presunzioni, che non possono essere valorizzate in modo meramente assertivo.
art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 111 Cost.
la motivazione deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, anche se relativa ai medesimi fatti, non ha efficacia automaticamente vincolante: il giudice tributario deve svolgere una autonoma valutazione delle prove e verificare la rilevanza delle risultanze penali nel diverso ambito probatorio tributario.
- La perizia stragiudiziale o di parte può essere utilizzata come elemento di convincimento, ma il giudice che vi aderisce deve spiegare in modo specifico e argomentato perché la ritenga attendibile e convincente; un'adesione acritica integra vizio di motivazione.
- La motivazione della sentenza è nulla quando non rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito e si risolve in affermazioni congetturali, apodittiche o prive di un effettivo confronto con il quadro probatorio.
- L'uso di presunzioni e di elementi indiziari nel processo tributario richiede un vaglio critico e una motivazione adeguata; non è sufficiente richiamare genericamente dati incerti o illazioni per fondare o escludere l'accertamento fiscale.
- Quando vengono contestati costi o fatture in un accertamento tributario, il giudice deve motivare specificamente sulle ragioni per cui li ritiene o non li ritiene idonei a comprovare l'operazione e la relativa deducibilità o rilevanza fiscale.
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