Ordinanza n. 15384/2026 - Roma, Sezione 2T
per L'ESECUZIONE della sentenza del TAR Lazio – Roma n. 22908/2025 del 17.12.2025 (come corretta con l’ordinanza collegiale n.1282/2026 del 22.1.2026 resa dallo stesso tribunale in seguito ad istanza di correzione materiale avente ad oggetto la citata sentenza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente deve depositare l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La decisione è rinviata alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 22908/2025, corretta con ordinanza n. 1282/2026, che aveva dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso della società e condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre IVA, CPA e contributo unificato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22908/2025, corretta con ordinanza collegiale n. 1282/2026, nella parte in cui il Comune era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario. Il Comune, non costituito, non ha svolto difese. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza notificata, requisito documentale ritenuto necessario prima di decidere sull’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 14 l. 669/1996
Ritenuto pertanto necessario acquisire l’attestazione del passaggio in giudicato della stessa, prima di addivenire ad una qualsivoglia decisione, e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 2006 e degli articoli 112 e 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il TAR richiede l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza notificata prima di procedere a una decisione.
Ritenuto pertanto necessario acquisire l’attestazione del passaggio in giudicato della stessa, prima di addivenire ad una qualsivoglia decisione, e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 2006 e degli articoli 112 e 114 c.p.a.
Prima di decidere sulla domanda di ottemperanza, il giudice dispone l’acquisizione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione.
Come è indicizzato
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