Sentenza del 20/02/2018 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella esattoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la validità della notificazione di una cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere alle modalità ordinarie di notificazione tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
La decisione
Secondo l'orientamento richiamato, la notificazione è validamente eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l'art. 26, comma 1, del d.P.R. 602/1973 prevede una modalità interamente affidata al concessionario e all'ufficiale postale. La notificazione si perfeziona per il destinatario al momento della ricezione, nella data risultante dall'avviso di ricevimento. Il testo non indica lo svolgimento concreto del giudizio né il dispositivo formale, ma l'orientamento è favorevole alla validità della notifica effettuata in tale modo.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza dover necessariamente utilizzare le forme ordinarie di notificazione. In questa modalità, la procedura è affidata al concessionario e al servizio postale e la notifica si perfeziona, per il destinatario, alla data di ricezione indicata nell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
- Non è necessariamente richiesta la relata di notifica di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore quando la notificazione avviene tramite invio diretto della raccomandata da parte del concessionario.
- Per determinare il momento di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, occorre fare riferimento alla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.
- In caso di contestazione, è importante verificare la prova della spedizione, l'indirizzo utilizzato, la regolarità dell'avviso di ricevimento e l'effettiva data di consegna.
- L'orientamento richiamato è quello della Cassazione, sentenza n. 6395/2014, ma la sua applicazione concreta dipende dagli atti e dalle modalità effettivamente documentate nel singolo caso.
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