Sentenza del 30/06/2021 n. 18375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, richiamando il proprio precedente (sentenza n. 27488/2016), ha ritenuto illegittima la cartella non preceduta da avviso di liquidazione e ha cassato la sentenza della CTR che l'aveva invece ritenuta legittima. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese processuali sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata per somme riferite a una sentenza di accertamento dell'INVIM a carico della società ormai cancellata dal registro delle imprese. La questione centrale è che l'Agenzia aveva escusso la socia senza averle previamente notificato un avviso di liquidazione contenente le ragioni e gli elementi (in particolare le somme o beni ricevuti in sede di liquidazione e il loro valore) che giustificassero la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., impedendo così alla contribuente di contestare la pretesa impositiva.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 36, comma 5; art. 60
L'Amministrazione non può limitarsi ad applicare meccanismi di esazione senza fornire al contribuente socia di società di capitali l'avviso motivato da cui risultino gli elementi che giustificano la sua responsabilità; in particolare l'art. 60 è stato richiamato come norma che prevede la notifica dell'atto impositivo nelle fattispecie ordinarie, la cui funzione informativa non può essere elusa nel caso di responsabilità derivante dall'estinzione della società.
D.Lgs. 28 febbraio 1999, n. 46
Limita l'ambito applicativo di alcune disposizioni del DPR n. 602/1973 (in particolare sull'esazione delle sole imposte dirette), ma non esonera l'Agenzia dall'obbligo di motivare e comunicare le ragioni della pretesa al socio di società di capitali estinta.
Codice civile
Stabilisce la responsabilità dei soci per debiti della società estinta nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; la sua applicazione impone che l'atto di esazione indichi gli elementi probatori (importi o attribuzioni) da cui risulti quanto il socio ha effettivamente ricevuto.
Codice civile
Richiamato nel confronto tra società di persone e società di capitali: per le società di persone l'illimitata e solidale responsabilità consente normalmente l'esazione diretta senza atto impositivo separato; per le società di capitali invece occorre verificare i presupposti derivanti dalla liquidazione.
Codice civile
Riferito al regime delle obbligazioni e alla responsabilità dei soci nelle società di persone; utile a distinguere i diversi regimi di responsabilità societaria ai fini tributari.
Codice civile
Articolo relativo alla prescrizione, evocato dalla ricorrente; la Corte ha esaminato il motivo ma ha deciso la causa con richiamo al precedente sulla necessità dell'avviso di liquidazione, assorbendo le ulteriori questioni.
Massime di principio
- Quando la società di capitali è stata estinta, l'Agenzia delle Entrate che intende escutere i soci deve notificare un avviso di liquidazione al singolo socio contenente le ragioni della pretesa e gli elementi probatori (in particolare le somme o beni ricevuti in liquidazione e il loro valore), affinché il socio possa contestare specificamente la pretesa.
- Una sentenza definitiva accertativa del credito della società non costituisce di per sé titolo esecutivo diretto nei confronti dei soci di società di capitali: è necessario accertare i presupposti di responsabilità ex art. 2495 c.c. (quanto il socio ha effettivamente percepito in liquidazione).
- Il regime è diverso per le società di persone: per queste, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'esazione del debito tributario può avvenire più direttamente nei confronti dei soci senza un atto impositivo separato, mentre per le società di capitali l'onere informativo dell'Amministrazione è più stringente.
- L'assenza di un preventivo avviso motivato che espliciti gli elementi della responsabilità comporta l'illegittimità della cartella di pagamento notificata al socio: il diritto di difesa del contribuente richiede la conoscibilità dei presupposti della pretesa tributaria.
- Nei casi simili conviene al contribuente verificare se l'avviso di liquidazione sia stato notificato e, in sua mancanza, impugnare la cartella non ancora definitivamente esecutiva; dal lato dell'Amministrazione, è prudente e necessario motivare preventivamente la pretesa verso i soci di società di capitali estinte.
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