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Sentenza

Sentenza del 01/07/2020 n. 13390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per riclassamento catastale di un'unità immobiliare (da classe 5 a classe 9) con contestazione dell'omessa/insufficiente motivazione dell'atto e questioni processuali relative alla notifica e alla rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato l'avviso di accertamento relativo al nuovo classamento. Sul punto processuale relativo alla rimessione in termini per notifica non andata a buon fine la Corte ha rigettato il motivo del contribuente ritenendo legittima la prosecuzione del procedimento notificatorio; invece i motivi relativi all'insufficienza della motivazione dell'avviso di riclassamento sono stati ritenuti fondati: la motivazione dell'Ufficio era generica e stereotipata e non ha indicato in modo concreto gli elementi che hanno inciso sul diverso classamento dell'unità immobiliare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    "la revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima"

    La norma legittima operazioni di riclassamento su base di revisione della microzona, ma impone che il singolo provvedimento di riclassamento sia adeguatamente motivato in riferimento agli elementi concreti che hanno determinato la variazione del classamento dell'unità immobiliare.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, art. 2

    "La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l'intero Comune) che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonche' nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti"

    Definizione della microzona come ambito omogeneo; utile per comprendere il contesto in cui deve avvenire la revisione e quali elementi possano incidere sulla valutazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, art. 8

    L'articolo individua i criteri/elementi (es. qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie, superficie, esposizione) che devono essere considerati nella valutazione e che la motivazione dell'Ufficio deve esplicitare rispetto al singolo immobile.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiama l'obbligo di motivazione nelle decisioni della Commissione tributaria e la conformita' del processo decisionale ai principi di trasparenza e contraddittorio; la Corte ha rilevato carenza motivazionale come vizio che incide sulla legittimita' dell'atto impugnato.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 53 e art. 62

    Richieste procedurali e rimedi in materia di notificazioni e termini processuali; gli articoli sono richiamati nelle censure ma la Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo alla rimessione in termini nel caso concreto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Imposizione di obblighi informativi e di chiarezza da parte dell'Amministrazione tributaria; la motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizi di motivazione/contraddittorieta'); sono stati invocati dal ricorrente e valutati dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 153, comma 2

    Riferimento alle regole sulla notifica degli atti processuali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la notifica effettuata al domicilio precedentemente eletto dal difensore e non formalmente aggiornata non annulla automaticamente la tempestivita' dell'impugnazione se la parte che nota l'errore si attiva tempestivamente per riprendere la notifica.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Principio di motivazione delle decisioni giudiziarie e di ragionevole durata del processo, evocato nel quadro delle garanzie processuali legate alla tutela del contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio procede a riclassamenti ai sensi della L. n. 311/2004 (revisione microzona) l'atto di accertamento deve contenere una motivazione specifica e analitica sui fattori concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unita' immobiliare (qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie, superficie, esposizione, servizi, flussi, ecc.).
  • Motivazioni generiche, richiamo formale alla norma, o richiamo al solo procedimento (richiesta comunale, uso del metodo comparativo, generici interventi pubblici) non sono sufficienti e determinano l'illegittimita' dell'atto.
  • La funzione della motivazione e' di mettere il contribuente in condizione di comprendere le ragioni dell'azione amministrativa e di valutare l'opportunita' di impugnare: perciò l'onere motivazionale aumenta quando l'operazione e' 'diffusa' e derivante da impulso d'ufficio.
  • Sul piano processuale, una notifica non andata a buon fine per trasferimento non comunicato del difensore puo' essere sanata dalla rimessione in termini e da una pronta ripresa del procedimento notificatorio; non e' sempre fondata l'eccezione di inammissibilita' se sussistono elementi che dimostrano l'attivita' tempestiva del notificante.
  • Se la carenza motivazionale e' manifesta e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puo' cassare e decidere nel merito (ex art. 384 c.p.c.) accogliendo il ricorso del contribuente e annullando l'avviso impugnato.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare con precisione l'insufficienza motivazionale e richiedere l'indicazione puntuale degli elementi presi in considerazione dall'Ufficio; l'Amministrazione, se intende resistere, deve fornire prove/elementi concreti relativi al singolo immobile.

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