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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2833

Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010

Normativa europea32023R2833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce nell’ordinamento dell’Unione il programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, imponendo in via generale l’uso del sistema elettronico eBCD per seguire l’origine e i movimenti del prodotto. La disciplina copre l’intera catena, dalla cattura alla commercializzazione interna, all’importazione, esportazione e riesportazione, prevedendo regole di convalida, verifica, marcatura e trasmissione dei dati. Il testo recepisce e aggiorna le raccomandazioni ICCAT più recenti, introduce una delega alla Commissione per adeguamenti tecnici futuri e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010. Sono inoltre richiamate le norme UE in materia di protezione dei dati personali applicabili ai trattamenti effettuati nell’ambito del sistema.

Istituisce il programma UE di documentazione delle catture di tonno rosso e l’uso obbligatorio del sistema elettronico eBCD, abrogando il regolamento (UE) n. 640/2010.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni riguardanti il tonno rosso (Thunnus thynnus) catturato nella zona della convenzione ICCAT e, in particolare, a cattura, sbarco, trasferimento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione e riesportazione. Coinvolge comandanti di navi da cattura, operatori di tonnare, impianti di allevamento, venditori, esportatori, autorità competenti degli Stati membri, Commissione e, nei rapporti esterni, le PCC. È escluso il commercio interno, importazione, esportazione e riesportazione di parti diverse dalla carne, quali teste, occhi, uova, interiora e code; non si applica inoltre al tonno rosso catturato nella pesca sportiva e ricreativa la cui vendita è vietata. Sono previste eccezioni limitate per BCD cartacei/eBCD stampati in casi specifici.

Regolamento (UE) 2023/2833 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso

Il regolamento dà attuazione nell’Unione alle raccomandazioni ICCAT in materia di documentazione delle catture di tonno rosso, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità, la qualità dei dati e il contrasto alla pesca illegale. Sostituisce il quadro del regolamento (UE) n. 640/2010 e centralizza la gestione documentale nel sistema elettronico eBCD, lasciando solo eccezioni limitate per l’uso di documenti cartacei o stampati.

Finalità e contesto internazionale

L’intervento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione ICCAT e dagli altri strumenti sul diritto del mare richiamati nei considerando. Il legislatore UE sottolinea la necessità di assicurare condizioni di parità tra operatori dell’Unione e dei Paesi terzi, nonché di recepire rapidamente le modifiche future adottate dall’ICCAT.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il regolamento si applica alle operazioni relative al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione, dalla cattura fino alla riesportazione. Sono interessati pescherecci, tonnare, impianti di allevamento, venditori, esportatori, autorità competenti degli Stati membri, Commissione e PCC. Restano esclusi il commercio interno e gli scambi internazionali di parti diverse dalla carne, oltre al tonno da pesca sportiva e ricreativa non destinato alla vendita.

Sistema eBCD, BCD e convalida

L’asse portante del regolamento è l’obbligo di utilizzare l’eBCD per registrare catture, movimentazioni e operazioni commerciali. Ogni partita di tonno rosso deve essere accompagnata da BCD convalidato e, per la riesportazione, da BFTRC convalidato; i documenti devono essere compilati in inglese, francese o spagnolo, che sono le lingue ufficiali ICCAT. La convalida è subordinata alla correttezza dei dati, al rispetto dei contingenti e alla conformità alle misure ICCAT; per partite di modesto quantitativo è ammesso un BCD provvisorio, con successiva convalida entro 7 giorni dallo sbarco e prima dell’esportazione.

Regole specifiche su commercio, allevamento e riesportazione

Il regolamento disciplina in modo puntuale le vendite interne, il commercio tra Stati membri, le operazioni su tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento, i prelievi da allevamento e la riesportazione. Alcune forme di prodotto (ad esempio GG, DR, RD, FL, OT) sono trattate con regole differenziate quanto a registrazione e convalida; è inoltre prevista una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2024 per talune operazioni di commercio interno, con obblighi di relazione annuale verso la Commissione. La riesportazione richiede un certificato specifico e la corrispondenza tra prodotti riesportati e BCD originari.

Marcatura, controlli e trasmissione dati

Gli Stati membri possono introdurre programmi di marcatura individuale del tonno rosso, con associazione delle marche all’eBCD; la marcatura è soggetta a condizioni stringenti e a limiti quantitativi. Le autorità nazionali devono verificare ogni partita, esaminare la documentazione e bloccare le operazioni in caso di documenti mancanti o non validi. Sono previsti obblighi di notifica alla Commissione e all’ICCAT, conservazione documentale per almeno due anni e relazioni annuali basate sulle informazioni del sistema eBCD.

Disposizioni finali

La Commissione riceve una delega quinquennale, a decorrere dal 9 gennaio 2024, per aggiornare il regolamento in linea con le evoluzioni ICCAT, con possibilità di revoca e opposizione da parte di Parlamento e Consiglio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e abroga espressamente il regolamento (UE) n. 640/2010.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e esclusioni

L’articolo 1 istituisce un programma dell’Unione di documentazione delle catture di tonno rosso per attuare il programma ICCAT e l’uso obbligatorio del sistema elettronico eBCD, con finalità di tracciabilità dell’origine e di supporto alle misure ICCAT di conservazione e gestione. Il regolamento non si applica al commercio interno, importazione, esportazione e riesportazione di parti di pesce diverse dalla carne, come teste, occhi, uova, interiora e code.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, BCD, tonno rosso, convenzione, zona della convenzione, commercio interno, importazione, esportazione, riesportazione, Stato membro della tonnara, Stato membro dell’impianto di allevamento e PCC. La definizione di tonno rosso rinvia a Thunnus thynnus e ai pertinenti codici della nomenclatura combinata.

Uso del sistema eBCD e obbligo di documentazione

L’articolo 3 prevede che il sistema eBCD sia utilizzato per ogni cattura, sbarco, trasferimento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione o riesportazione di tonno rosso. Ogni partita destinata al commercio interno, importata, esportata o riesportata deve essere accompagnata da BCD convalidato e, se del caso, da dichiarazione di trasferimento ICCAT o BFTRC. È vietato movimentare o commercializzare tonno rosso privo dei documenti richiesti. Sono disciplinati i gruppi di BCD, le catture accessorie, il tonno morto durante trasferimento o ingabbiamento e l’esclusione del tonno da pesca sportiva e ricreativa dalla registrazione nel sistema.

Compilazione e convalida del BCD

L’articolo 4 attribuisce a comandanti, operatori di tonnara, impianti di allevamento, venditori ed esportatori, o loro rappresentanti, l’obbligo di compilare il BCD e richiederne la convalida. La convalida è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara, dell’impianto di allevamento o del venditore/esportatore, solo se i dati sono corretti, i quantitativi non superano contingenti o limiti e i prodotti sono conformi alle misure ICCAT. È prevista una deroga alla convalida quando tutto il tonno disponibile è marcato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4. Per quantitativi inferiori a 1 tonnellata o a 3 esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono valere come BCD provvisorio, con convalida entro 7 giorni dallo sbarco e comunque prima dell’esportazione. L’articolo disciplina inoltre l’inserimento dei dati dell’acquirente e le condizioni per l’esportazione dallo Stato membro.

Registrazione delle operazioni nel sistema eBCD e deroghe temporanee

L’articolo 5 stabilisce che, dopo la registrazione e convalida della cattura e della prima operazione commerciale, le vendite interne siano registrate nel sistema eBCD senza ulteriore convalida; il commercio interno tra Stati membri va registrato dal venditore. Per alcune forme di prodotto (GG, DR e RD) è richiesta la convalida del commercio interno, mentre per FL e OT e per i relativi imballaggi la convalida non è richiesta; la deroga si applica fino al 31 dicembre 2024 e gli Stati membri devono trasmettere una relazione annuale alla Commissione. Il commercio di tonno rosso vivo, incluse le operazioni da e verso gli impianti di allevamento, è registrato e convalidato nel sistema eBCD, con alcune semplificazioni procedurali per la compilazione simultanea delle sezioni relative a catture e commercio di pesce vivo.

Marcatura dei singoli esemplari

L’articolo 6 consente agli Stati membri di imporre un programma di marcatura individuale dei tonni rossi, con marche univoche e a prova di manomissione associate all’eBCD. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una sintesi dell’attuazione del programma di marcatura dell’anno precedente e ogni modifica successiva. Le marche possono essere usate solo se i quantitativi cumulati non superano i contingenti o limiti di cattura. Per i programmi di marcatura commerciale devono essere registrate, tra l’altro, identificazione della nave o tonnara, data di cattura/sbarco, zona, attrezzo, tipo di prodotto, peso, ed eventuali dati di esportatore/importatore e punto di esportazione. Fino al 31 dicembre 2024 è possibile, per determinate attività soggette a deroghe sulla taglia minima, comunicare un peso approssimativo determinato per campionamento rappresentativo.

Certificato di riesportazione (BFTRC)

Gli articoli 7 e 8 impongono che ogni partita di tonno rosso riesportata dal territorio di uno Stato membro sia accompagnata da un BFTRC convalidato, salvo il caso di importazione di esemplari vivi. Il BFTRC è compilato in una lingua ufficiale ICCAT e va accompagnato da copia del o dei BCD convalidati relativi ai prodotti precedentemente importati. La convalida richiede che i dati siano corretti, che i BCD siano stati accettati all’importazione, che i prodotti da riesportare corrispondano a quelli dei BCD e che questi ultimi siano allegati al certificato.

Verifica e controlli delle autorità competenti

L’articolo 9 impone agli Stati membri di identificare e controllare ogni partita sbarcata, oggetto di commercio interno, importata, esportata o riesportata, esaminando BCD e documentazione correlata. Le autorità possono verificare il contenuto della partita e svolgere controlli presso gli operatori; in caso di dubbi, lo Stato membro dell’importazione finale coopera con lo Stato membro o la PCC che ha convalidato i documenti. Se una partita è priva di BCD, occorre darne informazione allo Stato membro interessato e, se noto, allo Stato membro o PCC di bandiera. Fino al completamento delle verifiche, non possono essere rilasciate autorizzazioni o accettate dichiarazioni di trasferimento per il tonno vivo destinato all’allevamento; se BCD o BFTRC non sono validi, commercio, importazione, esportazione o riesportazione sono vietati.

Registrazione utenti, notifiche e punti di contatto

L’articolo 10 impone agli Stati membri di garantire la registrazione dei propri utenti nel sistema eBCD e di notificare alla Commissione, ogni volta che cambiano, le informazioni sulle autorità di convalida, i funzionari abilitati, il modulo tipo, il timbro/sigillo e, se del caso, i campioni delle marche. Devono inoltre essere comunicati i punti di contatto per le domande su BCD e BFTRC. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato ICCAT e gli Stati membri verificano la corrispondenza delle informazioni pubblicate dall’ICCAT.

Uso eccezionale di BCD cartacei o eBCD stampati

L’articolo 11 ammette l’uso di BCD cartacei o eBCD stampati in casi specifici: sbarchi inferiori a 1 tonnellata o 3 esemplari, tonno catturato prima del 1° gennaio 2017, copie di riserva per difficoltà tecniche del sistema, commercio di tonno del Pacifico e operazioni con parti non contraenti quando l’accesso al sistema non è possibile o non è tempestivo. I BCD cartacei devono essere convertiti in eBCD entro 7 giorni lavorativi dallo sbarco o prima dell’esportazione, se precedente. Le copie stampate dell’eBCD convalidato soddisfano l’obbligo di convalida. I moduli sono forniti solo a navi/tonnare autorizzate e non sono trasferibili.

Comunicazione, conservazione e relazioni annuali

L’articolo 12 richiede l’invio di copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati alla Commissione, alle autorità competenti interessate e al segretariato ICCAT, non appena possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla convalida, o prima della fine del trasporto se inferiore a 5 giorni. Gli Stati membri devono conservare i documenti per almeno 2 anni. L’articolo 13 impone la trasmissione entro il 15 agosto di ogni anno della relazione annuale sugli elementi previsti dalla raccomandazione ICCAT 18-13 per l’anno precedente, utilizzando le relazioni generate dal sistema eBCD; la Commissione redige la relazione UE e la invia all’ICCAT entro il 15 settembre.

Poteri delegati della Commissione

Gli articoli 14 e 15 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare il regolamento alle future misure ICCAT vincolanti, in particolare su uso di eBCD/BCD, gruppi di BCD, convalida, registrazione delle operazioni, termini delle relazioni, informazioni di convalida e punti di contatto, uso di BCD cartacei o stampati, riferimenti agli allegati e allegati stessi. La delega dura 5 anni dal 9 gennaio 2024, è tacitamente prorogata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio e può essere revocata in qualsiasi momento; la Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri prima dell’adozione degli atti.

Protezione dei dati personali

Nei considerando il regolamento richiama l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 ai trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del sistema. Le autorità degli Stati membri sono qualificate come titolari del trattamento per i dati raccolti a norma del regolamento, mentre la Commissione è titolare del trattamento per i dati che raccoglie.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 16 abroga il regolamento (UE) n. 640/2010. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinecommercio internazionaletracciabilità e controlliprotezione dei dati

Testo integrale

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