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Sentenza

Sentenza n. 522/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, 12 giugno 2024 n. 1136, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, n. 1136 del 12 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, n. 1136 del 12 giugno 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere al docente il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto e documentato l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva corrisposto quanto dovuto né dato esecuzione agli obblighi conformativi ed economici derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. In assenza di elementi ostativi forniti dall'amministrazione, ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre stabilito che, in caso di ulteriore inadempimento, l'esecuzione sarà curata entro i successivi sessanta giorni dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, già liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'ottemperanza ai giudicati e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, la cui attribuzione era stata disposta dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    È richiamato quale fondamento della notificazione della sentenza all'amministrazione ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico.

Massime di principio

  • Il giudicato di condanna pronunciato dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., quando l'amministrazione non ne dia spontanea esecuzione.
  • La prova del passaggio in giudicato della decisione e della sua regolare notificazione all'amministrazione, unita alla mancata esecuzione dell'obbligo imposto, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza in assenza di elementi ostativi documentati dall'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e individuare sin da subito un commissario ad acta sostitutivo, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato preventivamente, salvo conguaglio sulla base della relazione documentata sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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