Cassazione Penale, Sentenza n. 22008/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 26/02/2025 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto la sua istanza di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis. Ha dedotto che il provvedimento è stato emesso de plano in violazione di legge perché, per le istanze di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve procedere con il rito ordinario dell'art. 666 c.p.p. (udienza camerale e contraddittorio), mentre il potere di decidere de plano è limitato ai casi di mera inammissibilità ex art. 666, comma 2 o di richieste manifestamente infondate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato la distinzione tra il rito ordinario di cui all'art. 666 c.p.p. (udienza camerale con partecipazione di difensore e P.M., salvo il caso di manifesta infondatezza o inammissibilità) e il rito "speciale" di cui all'art. 667 c.p.p. (decisone sempre senza formalità, con opposizione avanti lo stesso giudice). Ha ritenuto che la revoca della sentenza per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.) rientri nel rito ordinario e pertanto richieda udienza camerale. Poiché il giudice dell'esecuzione ha deciso senza fissare l'udienza, il provvedimento è nullo per violazione della procedura obbligatoria; la nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio, con obbligo di attivare il contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina il rito ordinario in materia di esecuzione: decisione in udienza camerale con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia manifestamente infondata o inammissibile (c.d. de plano limitato). Il provvedimento emesso dopo udienza è impugnabile in Cassazione; la decisione de plano per inammissibilità è eccezione limitata.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il rito speciale per determinate materie: il giudice provvede senza formalità di procedura mediante ordinanza comunicata al P.M. e notificata all'interessato; avverso tale ordinanza è ammessa l'opposizione davanti allo stesso giudice, che decide con udienza camerale.
art. 676 cod. proc. pen.
Rimanda all'art. 667 per alcune ipotesi specifiche attribuendo loro il rito speciale; conferma l'elenco delle materie soggette al rito speciale.
art. 673 cod. proc. pen.
Prevede la procedura per la revoca della sentenza per abolitio criminis; la Corte ha interpretato che tale istanza rientra nel rito ordinario dell'art. 666 (quindi necessita udienza camerale).
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Citato come esempio di norma che può determinare una riduzione della pena in executivis e rientrare tra le materie per le quali il rito speciale può applicarsi (in quanto elencata tra le ipotesi dell'art. 667/676).
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 291-bis, comma 2, e 296
Norme sostanziali in base alle quali era stata emessa la condanna di Travaglino; rilevanti solo come oggetto dell'istanza di revoca (abolitio criminis) ma non determinanti per la qualificazione del rito procedurale.
Libro X cod. proc. pen.
Indica il complesso delle norme che regolano la fase dell'esecuzione penale, dove si distingue tra rito ordinario (art. 666) e rito speciale (art. 667 e richiamo dell'art. 676).
Massime di principio
- Le istanze di revoca della sentenza per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.) devono essere decise con il rito ordinario ex art. 666 c.p.p., cioè in udienza camerale con contraddittorio; il mancato svolgimento di tale udienza rende il provvedimento nullo.
- Il giudice dell'esecuzione può decidere de plano senza udienza solo nei casi espressamente previsti (es. dichiarazione di inammissibilità ex art. 666, comma 2, o manifesta infondatezza della richiesta); non è consentito estendere tale modalità ad altri tipi di istanze che richiedono contraddittorio.
- Per le materie tassativamente elencate negli artt. 667 e 676 c.p.p. si applica il rito speciale (decisone senza formalità e opposizione avanti lo stesso giudice); va sempre verificato preliminarmente a quale rito appartiene la specifica competenza.
- La nullità di un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano in luogo dell'udienza camerale è assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio con osservanza della procedura corretta.
- Se il giudice formula la motivazione come rigetto della domanda anziché come dichiarazione di inammissibilità, ciò non può essere considerato sanante se mancano motivazioni che evidenzino una causa di inammissibilità prevista dalla legge.
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