Cassazione Penale, Sentenza n. 19238/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) relativa all'uso di assegni provento di furto. Simona contestava la mancata concessione della circostanza attenuante di lieve entità (art. 62, 1° comma, n. 4) deducendo che gli assegni non furono mai incassati e quindi non vi fu danno effettivo; inoltre denunciava vizio di motivazione per non aver considerato la spiegazione della crisi aziendale. Anna censurava l'uso, ai fini della condanna, di dichiarazioni rese in fase di indagine non confermate in dibattimento (presunta violazione dell'art. 500 c.p.p.), l'omessa rinnovazione dell'istruttoria per una perizia grafica sugli assegni e la mancata riqualificazione/riconoscimento di attenuanti e benefici di legge (art. 648, comma 4; art. 62, 1° comma, n. 4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Simona, il motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel reato di ricettazione con riguardo ad assegni, il valore rilevante è la potenziale utilizzabilità degli assegni e non l'effettivo incasso, per cui l'attenuante della lieve entità non era applicabile. Quanto ad Anna, le censure relative all'art. 500 c.p.p. sono state ritenute non devolute o infondate; la Corte ha altresì ritenuto aspecifiche le ulteriori doglianze (omessa rinnovazione dell'istruttoria, mancata riqualificazione e richieste di benefici) e ha confermato la logicità della valutazione delle prove di merito (tra cui la presenza della ricorrente nei locali e la sigla A sugli assegni). A seguito dell'inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, per colpa dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.). La condanna di merito resta dunque confermata de facto, con rigetto dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione: la Corte ha interpretato che, riguardo a assegni o documenti bancari, il danno va valutato sulla base della loro potenziale utilizzabilità; ciò esclude l'applicabilità dell'attenuante di lieve entità quando gli strumenti sono concretamente idonei a procurare un profitto.
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante della lieve entità: non riconosciuta nel caso in cui il valore oggettivo e la potenziale utilizzabilità del bene non consentono di considerare il danno come di speciale tenuità.
art. 500 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle rese in indagine: la Corte ha ritenuto non devoluta o infondata la censura relativa all'uso di dichiarazioni d'indagine non confermate in dibattimento, valorizzando invece le dichiarazioni dibattimentali ritenute attendibili.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i casi in cui il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria: la Corte ha precisato che non esiste un obbligo generale di rinnovazione istruttoria, salvo le ipotesi tassative previste (es. dissenso dalla valutazione della prova dichiarativa o violazione del diritto alla prova).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità/colpa dell'impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla proposizione dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha controllato i ricorsi alla luce di tali limiti ritenendo alcune doglianze aspecifiche o non devolute.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità del fatto: richiamato per sottolineare che la verifica dell'attenuante richiede considerazione degli elementi soggettivi e oggettivi (gravità, personalità dell'agente, modalità, reiterazione) e non solo il valore numerico dell'oggetto.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione relativo ad assegni o documenti bancari, il parametro per valutare il danno è la potenziale utilizzabilità dello strumento, non il fatto che sia stato effettivamente incassato.
- L'attenuante della lieve entità (art. 62, 1° comma, n. 4) richiede una valutazione oggettiva complessiva (art. 133 c.p.); l'indicazione del solo valore numerico può non essere sufficiente per ottenere l'attenuante.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e devoluti correttamente: censure generiche o non previamente sollevate in grado d'appello risultano inammissibili.
- Non sussiste un obbligo generale del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria: la rinnovazione è necessaria solo se ricorrono le ipotesi tassative di cui all'art. 603 c.p.p. (es. dissenso dalla valutazione della prova dichiarativa o violazione del diritto alla prova).
- Le dichiarazioni dei testi vanno valutate nel loro complesso; se vi sono dichiarazioni dibattimentali ritenute attendibili la Corte può fondare su di esse la decisione, anche se esistono dichiarazioni investigative non confermate.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando l'impugnazione è manifestamente infondata o palesemente inammissibile.
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