Cassazione Civile, Ordinanza n. 00539/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da una citazione proposta da un erede del fideiussore contro una banca per ottenere l'accertamento negativo del credito garantito e, in particolare, la dichiarazione di nullità di più fideiussioni e di alcune clausole dei mutui garantiti. L'attore chiedeva anche la liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c., la decadenza della banca ex art. 1957 c.c., la nullità della clausola di deroga a tale norma e, in via subordinata, l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori su un mutuo ipotecario. La banca eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, poi dichiarata, e successivamente il Tribunale di Bolzano, adito in riassunzione, rilevava d'ufficio un possibile difetto di competenza per materia ritenendo che la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Il regolamento di competenza d'ufficio è stato proposto proprio per dirimere tale questione. La Corte ha ritenuto che la domanda di nullità per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 fosse stata proposta in via di azione, non come mera eccezione incidentale, e dunque attratta alla competenza funzionale della sezione specializzata.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano limitatamente alla domanda concernente la validità/nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e ha disposto la rimessione delle parti davanti a quel giudice, con termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito per la riassunzione. Non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.
regolamento di competenza d'ufficio
Il regolamento d'ufficio è ammissibile se il titolo di competenza in contestazione rientra tra quelli previsti dall'art. 45 c.p.c.; nel caso concreto la questione di competenza poteva essere devoluta alla Corte.
art. 279 c.p.c.
È il provvedimento con cui il Tribunale di Trento aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, assegnando termine per la riassunzione.
art. 171-bis c.p.c.
Il giudice istruttore aveva sottoposto alle parti la questione della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
art. 171-ter c.p.c.
Le parti avevano scambiato memorie sulla questione di competenza prima della decisione del Tribunale di Bolzano.
art. 1956 c.c.
Richiamato dall'attore come base della domanda di liberazione del fideiussore per comportamento della banca.
art. 1957 c.c.
Richiamato dall'attore per sostenere la decadenza della banca dal diritto di agire contro il fideiussore e la nullità della clausola derogatoria.
art. 40 c.p.c.
La Corte esclude che la connessione possa spostare alla sezione specializzata l'intera controversia quando per le altre domande opera una competenza convenzionale non attratta dal titolo inderogabile.
art. 2 l. n. 287/1990
La domanda di nullità delle fideiussioni era espressamente fondata sulla violazione della normativa antitrust e quindi costituiva domanda autonoma, non mera eccezione.
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
Attribuisce alla sezione specializzata in materia di impresa la competenza sulle controversie antitrust e quelle indicate dalla norma.
art. 4, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. n. 168/2003
Individua la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano quale giudice competente per la controversia antitrust in esame.
art. 33, comma 2, l. n. 287/1990
Richiamato dalla giurisprudenza menzionata quale base della competenza della sezione specializzata per le imprese nelle controversie antitrust.
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alle controversie antitrust e alle domande di nullità di fideiussioni a valle di intesa anticoncorrenziale solo quando tale nullità sia fatta valere come domanda autonoma; se la questione emerge solo in via di eccezione, la cognizione del giudice è meramente incidentale e non si radica la competenza specializzata.
- Ai fini della qualificazione della domanda, conta la prospettazione dell'attore e il petitum sostanziale emergente dall'atto introduttivo: una richiesta espressa di dichiarare la nullità per violazione della legge antitrust integra una domanda di merito suscettibile di giudicato.
- La connessione tra domande non consente di attrarre alla competenza inderogabile della sezione specializzata le altre domande che restano soggette a una competenza convenzionale validamente pattuita, quando il criterio speciale non si estende a esse per legge.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali e verificare la reale natura della domanda, potendo disattendere la qualificazione meramente difensiva proposta dalle parti se incompatibile con il contenuto dell'atto di citazione.
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