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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - della graduatoria di merito finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato profilo professionale Operatore Tecnico Cuoco approvata con deliberazione n. 1390 del 28.06.2024 (doc. 1); - del verbale n. 3 del 25.06.2024 e relativi allegati della Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 882 del 19/04/2024 (sempre doc. 1); - del verbale n. 4 del 26.06.2024 e relativi allegati della Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 882 del 19/04/2024 (sempre doc. 1). - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e verbali della commissione relativi alla selezione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di operatore tecnico cuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato primo nella graduatoria dei titoli con 11,780 punti, ha contestato la valutazione di 18/30 riportata nella prova pratica, consistente nella preparazione di una cotoletta e di un’insalata mista, che lo ha collocato al 58° posto nella graduatoria finale. Con un unico articolato motivo ha dedotto difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, travisamento, genericità, irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, violazione dei principi di trasparenza e segretezza e violazione degli artt. 24 e 113 Cost. In particolare, ha censurato l’attribuzione di un mero punteggio numerico in assenza di criteri analitici, la sproporzione tra il punteggio dei titoli e quello della prova pratica, l’inadeguatezza dei criteri rispetto alla prova e la mancata garanzia dell’anonimato. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura riguardasse soltanto incarichi a tempo determinato e non una procedura concorsuale, nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’avviso pubblico. Nel merito ha sostenuto la sufficienza del voto numerico e la legittimità della valutazione tecnica, oltre all’incompatibilità dell’anonimato con una prova pratica materiale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto riconosciuto la giurisdizione amministrativa, qualificando la procedura come sostanzialmente concorsuale in ragione dell’avviso rivolto a una platea indeterminata, dei requisiti di ammissione, della commissione esaminatrice, della valutazione dei titoli, della prova pratica e della formazione di una graduatoria finale di merito. La natura temporanea degli incarichi non esclude la concorsualità né la giurisdizione amministrativa. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità, poiché il ricorrente non contestava autonomamente la legittimità delle regole dell’avviso, ma la loro concreta applicazione e la motivazione della valutazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico, poiché la Commissione aveva predeterminato sei sottocriteri relativi a igiene e manualità, ciascuno valutabile da 0 a 5 punti. In presenza di criteri predeterminati, il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e assolve l’obbligo motivazionale, salvo macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento, non dimostrati nel caso concreto. La differenza tra il punteggio dei titoli e quello della prova pratica non è, di per sé, contraddittoria, trattandosi di valutazioni riferite a profili diversi. I criteri della prova sono stati ritenuti ragionevoli e idonei a verificare le competenze richieste, mentre la valutazione tecnica della Commissione è sindacabile solo per evidenti vizi logici o travisamento. È stata esclusa anche la violazione dell’anonimato: per una prova pratica consistente nello svolgimento contestuale di un’attività professionale materiale non è realisticamente possibile l’anonimizzazione, necessaria invece quando la prova si traduca in un elaborato scritto o in un prodotto valutabile successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore dell’ASP; nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 3, Cost.

    I principi generali in materia di concorsi pubblici si applicano anche alle procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato, quando la selezione presenta natura comparativa e si conclude con una graduatoria di merito.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione per sostenere il difetto di giurisdizione, ma il TAR ha ritenuto che la procedura concreta avesse natura concorsuale e rientrasse nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione nella valutazione delle prove selettive può essere assolto mediante voto numerico quando siano stati previamente fissati criteri valutativi sufficientemente specifici.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta irragionevolezza e incoerenza delle valutazioni, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale, senza che il TAR ravvisasse una lesione derivante dalla valutazione contestata.

Massime di principio

  • Una procedura selettiva è sostanzialmente concorsuale, e rientra nella giurisdizione amministrativa, quando prevede una platea indeterminata di candidati, requisiti di ammissione, una commissione esaminatrice, una valutazione comparativa mediante titoli e prove e la formazione di una graduatoria finale di merito, anche se è finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato.
  • Nelle procedure selettive, quando la commissione abbia previamente stabilito criteri e sottocriteri sufficientemente specifici per l’attribuzione dei punteggi, il voto numerico può assolvere autonomamente l’obbligo di motivazione, senza necessità di una motivazione discorsiva, salvo macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • La diversa valutazione dei titoli e della prova pratica non è di per sé contraddittoria o illogica, poiché i titoli attestano esperienze e qualificazioni pregresse, mentre la prova pratica verifica concretamente le capacità operative del candidato.
  • La valutazione di una commissione su una prova pratica è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di evidenti vizi logici, arbitrarietà o travisamento dei fatti; anche un’attività apparentemente elementare può presentare diversi livelli qualitativi di esecuzione.
  • Il principio di anonimato non è concretamente applicabile a una prova pratica consistente nello svolgimento contestuale di un’attività professionale materiale, che deve essere valutata direttamente dalla commissione; l’anonimato è invece necessario quando la prova si traduca in un elaborato scritto o in un prodotto valutabile ex post.
  • La mancata impugnazione dell’avviso non rende inammissibile il ricorso quando il candidato non contesti le regole della selezione in sé, ma denunci la loro concreta applicazione o la legittimità della valutazione compiuta dalla commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereRiparto di giurisdizione

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