Cassazione Penale, Sentenza n. 16346/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello di Venezia, della condanna emessa dal Tribunale di Treviso (14/03/2019) per furto aggravato e indebito uso di titolo di pagamento. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p. con richiamo all'art. 192 c.p.p.) per presunta assenza di riscontri oggettivi e mancato riconoscimento da parte della persona offesa (si ipotizza uso di nome fittizio); 2) violazione di legge in relazione all'art. 545-bis c.p.p. per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive (contestata anche la mancata concessione di un termine per conformarsi a eventuali prescrizioni); 3) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine alla determinazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una rivalutazione del merito/degli elementi di fatto, vietata in sede di legittimità, e che la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non dimostrava l'assenza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha stabilito che la decisione sulla sostituzione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il rigetto, facendo riferimento a elementi della personalità e delle condizioni dell'imputata; pertanto non era sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, quindi inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 lett. b) c.p.p.
Usato dalla ricorrente per invocare la violazione di legge; la Corte ha chiarito che il motivo in realtà mira alla rivalutazione del merito probatorio e quindi è inammissibile quando non denuncia assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamato dalla Cassazione come limite alla critica della motivazione: soltanto assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione consentono il sindacato di legittimità; i giudizi di fatto e di valutazione della prova restano riservati al giudice del merito
art. 192 c.p.p.
Citato dalla ricorrente per lamentare errata valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non abbia dimostrato una violazione di questa norma ma si tratti di una diversa interpretazione dei fatti, non sindacabile in cassazione
art. 545-bis c.p.p.
Norma sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con pene non detentive; la Corte ha affermato che la valutazione della sussistenza delle condizioni per la sostituzione è discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferimento alle pene sostitutive richiamato nel motivo; la Corte ha osservato che la scelta sulla sostituzione rientra nel potere del giudice di merito e richiede adeguata motivazione
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e per la sanzione alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di Euro 3.000,00 ritenendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Richiamato proceduralmente in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione del procedimento seguito ma non oggetto sostanziale del giudizio
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito o della valutazione della prova: i motivi che propongono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non si censura la motivazione per assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- Le decisioni riguardanti l'applicazione e la quantificazione delle pene, inclusa la sostituzione della pena detentiva con pene alternative (art. 545-bis c.p.p. e art. 53 l. 689/1981), rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è carente o illogica.
- Motivi generici o aspecifici sulla funzione della pena o sulla sua entità sono inammissibili: il ricorrente deve indicare precisamente i vizi di motivazione e i criteri logico-giuridici violati.
- La scelta di proporre ricorso infondato o meramente ricognitivo può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per contestare efficacemente una valutazione probatoria in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica, non limitarsi a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →