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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 166/2020 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, a conclusione del procedimento monitorio iscritto al numero di R.G. 3799/2019, pubblicato in data 19/02/2020, dichiarato esecutivo, per mancata opposizione, in data 06.08.2020, munito di formula esecutiva in data 06.08.2020, e notificato, munito di formula esecutiva, al Comune di Reggio Calabria, a mezzo pec, in data 10.09.2020

Giustizia amministrativa202500349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente dovrà depositare in giudizio, entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, il decreto con cui è stata dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 166/2020. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 giugno 2026. L'ordinanza è stata comunicata al ricorrente; il Comune non si è costituito.

TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 166/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 166/2020, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiarato esecutivo per mancata opposizione e notificato al Comune. Il TAR ha rilevato che non era stato depositato il provvedimento con cui era stata dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo, documento non presente neppure tra gli allegati già depositati. Tale decreto è stato ritenuto condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per i poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo, il deposito del provvedimento che ne attesta l'esecutività costituisce condizione di ammissibilità della domanda; qualora tale documento manchi, il giudice può ordinarne il deposito assegnando un termine e rinviare la trattazione.
  • Il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per verificare la sussistenza dei presupposti documentali di ammissibilità del giudizio di ottemperanza prima di decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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