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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07373/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già dipendente di una società industriale, volta a ottenere dall'INPS la rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257 del 1992. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore e aveva respinto la domanda ritenendo prescritta la pretesa, perché la domanda amministrativa all'INPS era stata presentata il 29 gennaio 2017 e il termine decennale sarebbe iniziato, secondo i giudici di merito, almeno dal pensionamento (gennaio 2003) o dalla precedente richiesta all'INAIL (novembre 2002) di certificazione dell'esposizione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha negato la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, sostenendo che il beneficio sarebbe accessorio e inscindibile dal diritto a pensione e quindi imprescrittibile; 2) ha denunciato violazione delle regole sulla prescrizione e sull'onere della prova, assumendo che non potesse essergli imposto di provare i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione e che la domanda all'INAIL fosse stata valorizzata senza adeguata prova documentale; 3) ha contestato l'uso di presunzioni, sostenendo che mancassero elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza dell'esposizione all'amianto al momento individuato come dies a quo; 4) ha sostenuto che la prescrizione decorra solo da quando il diritto può essere fatto valere, cioè da quando il lavoratore abbia consapevolezza della propria esposizione qualificata, e che il pensionamento in sé non rilevi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è soggetto a prescrizione decennale, perché costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione. Quanto al dies a quo, ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva valorizzato la richiesta del lavoratore all'INAIL di certificazione dell'assoggettamento ad amianto come elemento decisivo per desumere la consapevolezza dell'esposizione qualificata; ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio, quindi erano in parte infondate e in parte inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, è soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2934 c.c.

    il diritto alla rivalutazione contributiva non è imprescrittibile.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato nella conoscenza o conoscibilità dell'esposizione qualificata all'amianto.

  • art. 2697 c.c.

    non risulta violato il riparto dell'onere probatorio, poiché la Corte di merito ha svolto un accertamento in fatto sulla consapevolezza dell'esposizione.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni sono utilizzabili per desumere la consapevolezza dell'esposizione, purché il ragionamento sia sorretto da elementi idonei.

  • art. 2729 c.c.

    la consapevolezza dell'esposizione può essere ricavata da presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione della rilevanza degli elementi probatori ai fini della consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    indicato solo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esenzione dalle spese non si applica quando la prestazione previdenziale non costituisce oggetto diretto della domanda, ma solo conseguenza indiretta dell'accertamento richiesto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    le censure formulate come violazione di legge non possono mascherare doglianze di merito sull'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato dai motivi per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la contestazione della forza persuasiva del materiale probatorio è sindacabile solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto alla pensione e, in quanto tale, è soggetto a prescrizione decennale.
  • La prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore conosce o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, di essere stato esposto oltre soglia all'amianto; tale conoscenza può essere accertata dal giudice di merito anche tramite presunzioni e valutazione degli elementi documentali.
  • La mera data del pensionamento non è di per sé sufficiente a far decorrere la prescrizione se non è accompagnata da un accertamento sulla consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione.
  • Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
  • L'esenzione dalle spese prevista per i giudizi previdenziali opera solo quando la prestazione sia l'oggetto diretto della domanda giudiziale, non quando costituisca un effetto solo indiretto dell'accertamento richiesto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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