Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Mario Piromallo per inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e per motivazione illogica. Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di retrodatazione degli effetti della nuova ordinanza cautelare alla data di una precedente ordinanza (operazione "Reset"), sostenendo che i fatti contestati nel nuovo procedimento erano desumibili dagli atti già in possesso dell'Ufficio al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento e che sussiste una connessione qualificata/continuazione fra le contestazioni. Inoltre si deduceva l'inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini (mancata proroga) relativamente ad ipotesi di reato ricollegate.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla doglianza relativa alla mancata retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza. Ha ritenuto sussistente la connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze e ha censurato il Tribunale per non essersi confrontato in modo specifico con la deduzione difensiva circa la desumibilita della gravità indiziaria al momento del rinvio a giudizio nel procedimento "Reset". Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, con valutazione puntuale della desumibilità dagli atti. Quanto al motivo relativo all'inutilizzabilità per superamento dei termini d'indagine, la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specificata e quindi non ha accolto tale doglianza.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare, in caso di contestazione a catena, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del procedimento che ha dato luogo alla prima ordinanza; la valutazione della desumibilità è eminentemente fattuale e richiede un concreto confronto con le deduzioni difensive
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico e sui delitti relativi a sostanze stupefacenti; nel caso valutato sono le fattispecie di reato poste a fondamento della seconda ordinanza cautelare
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte riafferma che può sussistere connessione qualificata tra 416-bis e reati di traffico di stupefacenti quando l'attività di spaccio costituisce reato-fine dell'associazione
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato)
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909
Principio secondo cui, se i procedimenti sono dinanzi alla stessa autorità e la separazione dipende da scelta del P.M., la retrodatazione può operare anche tra procedimenti diversi quando gli elementi erano desumibili prima del rinvio a giudizio
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese)
Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132
Conferma che, in caso di contestazione a catena con connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, opera anche rispetto a fatti oggetto di diverso procedimento se desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio
Giurisprudenza citata (Sez. 6, 48565 del 06/10/2016, Commisso)
Sez. 6, 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268390
Orientamento secondo cui esiste connessione qualificata tra 416-bis e reati di stupefacenti quando la prima ordinanza indica lo spaccio come reato-fine dell'associazione, escludendo il carattere estemporaneo delle condotte
Massime di principio
- In caso di "contestazione a catena" la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza cautelare opera se i fatti oggetto della seconda erano desumibili dagli atti già in possesso al momento del rinvio a giudizio che ha dato origine alla prima ordinanza (art. 297, comma 3 c.p.p.).
- La verifica della desumibilità è un accertamento di fatto che il giudice deve svolgere in modo specifico e motivato: non basta un richiamo generico a "ulteriori emergenze" o a elementi sopravvenuti senza spiegare la rilevanza rispetto alla posizione dell'imputato.
- Quando il pubblico ministero decide di separare o riunire procedimenti, la scelta non esclude automaticamente l'operatività della retrodatazione se risultano gli elementi indiziari pregressi; va valutato caso per caso.
- Le doglianze sull'inutilizzabilità di atti per decorso dei termini d'indagine richiedono censure specifiche (indicazione degli atti, delle date e del motivo di inutilizzabilità); censure generiche possono essere respinte.
- Nel giudizio cautelare il divieto di "contestazione a catena" tutela la libertà personale: il giudice deve evitare estensioni della restrizione cautelare basate su ricostruzioni successive se gli elementi erano già desumibili in precedenza.
- Per la difesa è strategico documentare e dettagliare nella memoria quali atti e quale contenuto probatorio era già disponibile al momento del rinvio a giudizio, affinché il giudice di merito valuti correttamente la desumibilità.
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