Cassazione Penale, Sentenza n. 2110/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/06/2021 con la quale il Tribunale di Roma, fuori udienza e inaudita altera parte, accoglieva una richiesta di rinvio formulata dall'Ufficio di Procura. Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento per essere stato disposto senza legittimo impedimento della parte e senza il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di rinvio sia un provvedimento ordinatorio/processuale e non un provvedimento decisorio impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre ha escluso che il provvedimento sia abnorme, essendo previsto dall'ordinamento e non provocando stasi processuale. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
art. 606, comma 2, c.p.p.
L'ordinanza di rinvio è un provvedimento ordinatorio non rientrante tra quelli tassativamente impugnabili per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, pertanto il ricorso per cassazione è precluso.
Cass. Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008 (Zanchi)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui i provvedimenti processuali/ordinatori, non avendo contenuto decisorio definitivo, sono insuscettibili di ricorso per cassazione.
Cass. Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009 (Ministero Finanze)
Ulteriore precedenza giurisprudenziale confermante la non impugnabilità in cassazione dei provvedimenti di natura ordinatoria.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Massime di principio
- I provvedimenti meramente ordinatori o processuali (es. rinvio d'udienza) non sono impugnabili per cassazione perché privi di contenuto decisorio idoneo a formare oggetto di cosa giudicata.
- Il rimedio per 'abnormità' ha una portata limitata: per far valere l'abnormità occorre dimostrare che il provvedimento sia strutturalmente estraneo all'ordinamento o che abbia prodotto un gravissimo pregiudizio funzionale (es. stasi processuale), soglia difficile da superare.
- La disposizione del rinvio fuori udienza a seguito di richiesta della Procura rientra nell'esercizio di poteri processuali del giudice del dibattimento quando non compromette il regolare svolgimento del processo.
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare attentamente l'impugnabilità del provvedimento: azioni su provvedimenti ordinatori richiedono spesso rimedi diversi o la proposizione di impugnazioni interne tramite i mezzi previsti dal rito.
- Se il ricorrente agisce in modo colpevole proponendo ricorsi manifestamente inammissibili, può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla cassa delle ammende in base alla giurisprudenza costituzionale.
- Prassi consigliata: documentare eventuali legittimi impedimenti e tentare il contraddittorio quando possibile; se si ritiene che vi sia abnormità, delineare chiaramente in quale senso il provvedimento ecceda i poteri attribuiti o produca stasi processuale.
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