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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Monza n. 159/2024, depositata e resa pubblica il 29.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1945/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 19.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.01.2025.

Giustizia amministrativa202501152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 159/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 19 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 per carta docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c., quanto a misura e decorrenza degli interessi. Sono dovuti anche gli accessori di legge maturati successivamente, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, purché abbiano titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti di legge. Il TAR ha invece escluso la somma richiesta per ogni violazione o ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta; la somma richiesta per ogni violazione o ritardo può essere esclusa se manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura pecuniaria coercitiva richiesta dal creditore non è automatica e deve essere valutata dal giudice anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'equità.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    La quantificazione degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato deve essere verificata secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito deriva dal titolo e il giudice amministrativo deve assicurarne il soddisfacimento senza modificarne l'oggetto.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'Amministrazione deve eseguire il titolo entro il termine assegnato dal giudice, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati e includendo gli accessori dovuti secondo il titolo e la legge.
  • La quantificazione indicata dal creditore non vincola l'Amministrazione né il giudice dell'ottemperanza quanto a capitale residuo e interessi; tali componenti devono essere determinate verificando misura e decorrenza alla luce del titolo giudiziale e delle disposizioni applicabili.
  • La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando l'importo richiesto risulti manifestamente iniquo e sproporzionato rispetto all'inadempimento e alla funzione della misura.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento della somma riconosciuta giudizialmente.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche contestualmente alla sentenza, con attivazione su istanza del creditore e senza compenso quando l'attività rientri nei compiti istituzionali del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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