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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39778/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per cinque motivi: (1) la querela della persona offesa sarebbe priva dell'istanza di punizione (violazione art. 336 c.p.p.); (2) il Tribunale non avrebbe risposto al primo motivo di appello relativo alla condizione di procedibilità; (3) la fattispecie contestata andava riqualificata da diffamazione a ingiuria perché l'offeso riceveva direttamente la mail offensiva; (4) vizio di omessa motivazione con riferimento alla riqualificazione in ingiuria; (5) mancanza del dolo di diffamazione e legittimo esercizio del diritto di critica nell'ambito dei rapporti gerarchici e dei compiti di servizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha accertato la regolarità della querela e della sua istanza di punizione, rilevando che l'atto denunziava l'imputato e conteneva le ipotesi di reato. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato che le comunicazioni inviate per email a una pluralità di destinatari integrano il reato di diffamazione anche se tra i destinatari vi è la persona offesa, atteso che la ricezione non è necessariamente contestuale. Ha inoltre ritenuto che le espressioni contenute nelle note inviate dal Tuzzolo eccedessero il limite della continenza e non fossero veritiere nella loro essenzialità, escludendo la scriminante dell'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p. per essere le affermazioni rivolte a un pubblico più ampio e non funzionali ad una riservata segnalazione gerarchica. Perciò il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato alle spese e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di enunciazione dei motivi in modo sintetico; la Corte osserva che il ricorso rispetta i limiti richiesti dalla norma.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Censura sulla presunta mancanza dell'istanza di punizione nella querela: la Corte verifica gli atti e accerta la sussistenza della querela con istanza di punizione e integrazioni, ritenendo il motivo infondato.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    La Corte ricorda che, quando è dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare gli atti e il fatto; tuttavia l'esame è precluso se la doglianza riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Qui la Corte ha potuto esaminare gli atti e ritenere infondati i motivi.

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Applicata per la condotta di invio di note offensive via email a più destinatari: rilevata la consumazione del reato anche se l'offeso è tra i destinatari, perché la diffusione rende accessibili le affermazioni a più persone e la ricezione non è necessariamente simultanea.

  • art. 51 cod. pen. (scriminante del diritto di critica/servizio)

    La Corte esclude la scriminante: il diritto di critica negli ambiti professionali richiede continenza, verità essenziale e forme riservate; le comunicazioni in esame eccedevano questi limiti e non erano strettamente funzionali alla disapprovazione interna.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ritiene che la libertà di espressione non escluda responsabilità quando le espressioni sono non contenute, non vere e diffuse a terzi.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe e modifiche (art. 7 d.l. n. 105/2021; art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n. 150; art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n. 162 conv. L. 30/12/2022 n. 199)

    Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso con intervento delle parti e alla disciplina temporanea delle udienze; la Corte ne fa cenno per la regolarità del rito.

Massime di principio

  • La querela deve contenere l'istanza di punizione; la sua efficacia va verificata sugli atti e una apparente carenza può essere superata da integrazioni formali.
  • In caso di presunto errore in procedendo, la Corte di Cassazione può esaminare gli atti e anche questioni di fatto se necessario per decidere sul motivo di legittimità.
  • L'invio per email di contenuti offensivi a una pluralità di destinatari configura diffamazione anche se l'offeso è tra i destinatari, poiché la diffusione a più soggetti e la non contestualità della ricezione soddisfano la struttura del reato.
  • Il diritto di critica nell'ambito delle relazioni professionali è scriminante solo se esercitato con continenza, verità essenziale e mediante forme riservate o funzionali alla tutela dell'interesse pubblico/servizio; invii ampi e offensivi possono eccedere tale tutela e integrare diffamazione.
  • La riqualificazione del fatto (diffamazione vs ingiuria) dipende dalle modalità di diffusione e dall'accessibilità delle affermazioni a terzi: mezzo e destinatari sono elementi decisivi per la qualificazione del reato.
  • Le espressioni che attestano difetti personali o professionali devono essere fondate; la falsa o non dimostrata attribuzione di vizi caratteriali o di incompetenza amplifica la lesione della reputazione e indebolisce la scriminante della critica.

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